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Povertà e miseria (conseguente). Mezzogiorno e migranti i più colpiti

<<Bisogna unire tutte le nostre forze per combattere la miseria per le stesse ragioni per le quali è stato necessario in passato combattere il vaiolo e la peste: perché non ne resti infetto tutto il corpo sociale>>.

Scriveva così, nel 1942, Ernesto Rossi nella sua opera “Abolire la miseria” che torna di grande attualità se, ancora oggi, questioni come povertà, miseria e lavoro restano questioni centrali.

Quel Rossi che dal confino fu autore -assieme ad Altiero Spinelli – del Manifesto di Ventotene per un’Europa libera e unita.

chiare lettere

La fotografia che oggi, 26 giugno 2017, l’ISTAT restituisce al Paese è impietosa: mai tanti poveri in Italia dal 2005.

Sono 1.778.000 le famiglie italiane (il 6,9%) che vivono al di sotto della soglia di povertà assoluta: cioè famiglie in cui la spesa mensile non è sufficiente ad acquistare beni e servizi considerati essenziali. Abbiamo superato i cinque milioni di individui (l’8,4%) della popolazione che vivono in tali misere condizioni.

I cittadini del Mezzogiorno (assieme ai migranti) sono i più colpiti: il 10,3% delle famiglie, l’11,4% delle persone.

Se povertà e miseria non sono la stessa cosa, ma se è dalla prima si alimenta, si rigenera la seconda, è vero che sui dati pubblicati dall’ISTAT bisogna riflettere e agire subito. Affinché la povertà dilagante non si trasformi in miseria e in imbarbarimento culturalmente. Continua la lettura di Povertà e miseria (conseguente). Mezzogiorno e migranti i più colpiti

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#LaBuonaScuola non è un investimento. #SenzaFiltri, ecco le prove

Nelle politiche relative a scuola, università e ricerca si riscontrano, in primo luogo, interventi per il contenimento della spesa pubblica …

a cura di Giuseppe Candido

Contro la disinformazione di regime ci sono alcuni aspetti sulla riforma della scuola che bisogna chiarire:

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#MATRIXITALIA il mistero della #finanza pubblica. Mario Baldassarri ai @Radicali

SUL COSTO ECONOMICO-SOCIALE DELLA CORRUZIONE, DELL’EVASIONE FISCALE … e SUL DEF DI RENZI PADOAN 

Ragazzi, BASTA! …a chi sguazza nei 45-50 miliardi all’anno di sprechi e ruberie di spesa pubblica e dentro i 100 miliardi di evasione. Una congregazione trasversale di due milioni di persone ha pesato molto di più degli altri cinquantaquattro-cinquantasei milioni di cittadini.


Già vice ministro dell’Economia e delle Finanze Mario Baldassarri è intervenuto lo scorso 18 aprile al comitato nazionale di Radicali Italiani e, come Orpheus ha parlato di “mistero della finanza pubblica italiana” e di tante altre cosucce come 25 miliardi di euro l’anno spesi in ruberie di cui 17 distribuiti dalle regioni e in cui c’è dentro di tutto. Persino le sagre del maiale. Mentre la gente continua ad essere tartassata nel letterale senso della parola. Siccome tra i risparmi possibili si potrebbe sicuramente trovarne un paio all’anno per la scuola pubblica che langue pure la carta (e ne basterebbe uno solo e una tantum per assumere tutti i precari), pubblichiamo anche noi questo lodevole oltreché #Radicale intervento.

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Un altro tweet su la #scuola

Il grande comunicatore ha sparato l’ultima: si ricomincia da ‪#‎laBuonaScuola‬. Un grande investimento nella cultura e nell’istruzione – dice – per far ripartire l’Italia. Bene, dico io. La scuola statale italiana – per come è ridotta oggi – ha bisogno di investimenti e di risorse. Senza contare che già Alfred Marshall, nei “Principi di economia”, a fine ‘Ottocento, certificava che nessun altro investimento può tornare utile alla collettività, alla crescita e allo sviluppo dell’economia di un Paese, se non quello fatto nei settori della scuola e della ricerca. Ma quello della buona scuola è davvero un investimento? Innanzitutto bisogna dire che le assunzioni dei precari “per ridare linfa alla scuola” non rappresentano un’iniziativa autonoma del governo, ma la risposta obbligata alla sentenza della Corte di Giustizia europea che lo scorso 26 novembre ha dichiarato illegittimo la reiterazione – oltre i 36 mesi – del contratto di lavoro a tempo determinato.
Il governo per non prendere multe salatissime ed evitare una valanga di ricorsi, deve per forza prevedere l’assunzione dei docente che, da anni, sono precari. Ma se questa assunzione avviene con risorse sfilate dalle tasche dei docenti che si assumeranno e quelli che già son di ruolo bloccando loro gli scatti fino al 2018, è evidente che, con un abile gioco delle tre carte e con altrettanta abilità comunicativa, si fa passare per un investimento quello che, in realtà, è un ulteriore, ennesimo, taglio all’istruzione. Dopo aver tagliato sul numero di ore delle medie, sul maestro unico e sui fondi d’istituto per recuperare gli scatti dei docenti, adesso per poter assumere i precari si impone il blocco degli scatti agli insegnanti che, vale la pena ricordarlo, hanno già gli stipendi più bassi della media europea e lavorano più giorni all’anno dei loro colleghi tedeschi.
Lo scorso 12 novembre si sono chiuse le “consultazioni on line” volute dal governo sulla bozza di riforma totale, appunto, “La buona scuola”. Alla consultazione hanno partecipato poco più di centomila utenti online, tra docenti, genitori e cittadini. Su oltre ottocentomila docenti e più di due milioni di genitori, le risposte al questionario pare siano pochissime. E molte sono critiche rispetto alla proposta.
In questi ultimi tempi, nel periodo estivo, per cercare di far cassa nel pubblico impiego, il sottosegretario all’istruzione aveva proposto, addirittura, di portare a trentasei ore l’orario settimanale degli insegnanti di ogni ordine e grado, senza tenere conto però che – come ricordava già nel 1913, Luigi Einaudi – ciò può sembrare logico soltanto ai burocrati che si occupano di lavoro in ufficio. E che il fiato non è una merce. Tanto acquista in quantità, quanto perde in qualità. E questo lo dovrebbe capire anche un bambino, prima di mettersi a giocare con twitter.

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Il debito pubblico, le proposte @Radicali e l’informazione che non c’é

Che il debito pubblico abbia costi elevatissimi, anche in termini sociali, l’han capito anche i più piccoli. Aggiungo che la lotta alla povertà e alla miseria che ne discendono dai tagli alla spesa sono, almeno per chi scrive, il problema centrale di un Paese, sempre più paese ‘canaglia’ non solo perché incapace di assolvere ai suoi compiti essenziali e di rispettare le sue stesse leggi.

Sul Corriere della Sera dello scorso 5 settembre, Sergio Bocconi* ha ripercorso la ‘storia’ del debito pubblico italiano, dall’Unità ad oggi, e lo ha fatto con un articolo (ri)titolato dal Foglio di Giuliano Ferrara del Lunedì: “Dal 1861 il debito pubblico cresce con noi”. L’occhiello che poi incatena alla lettura è altrettanto esplicito: “Con Sella il bilancio era in pareggio. Adesso siamo saliti al 134% del Pil. Ecco come”.

Dopo aver ricordato le parole del ministro delle Finanze Pietro Bastogi rivolte alla Camera nell’aprile del 1861: “Perché l’Italia meriti il credito di tutta l’Europa deve cominciare a rispettare i debiti contratti …”, il giornalista, nel suo minuzioso commento, nota come Quintino Sella, già nel 1875, era riuscito a ripianare il debito dello neo Stato italiano riportando un sostenziale pareggio tra entrate e uscite. E il Bocconi nota pure come, fino al 1975, pur avendo compiuto un balzo in avanti raggiungendo un debito pari al 56% del proprio Pil, l’Italia rimane sostanzialmente “virtuosa”: “Nel 1970 la situazione di finanza pubblica – scrive Bocconi – è normale: la spesa è pari al 33% del Pil e il debito è al 37%”.

Dieci anni di governi (Rumor, Colombo, Andreotti, Moro, Cossiga e Forlani) democristiani e di quello che, a ragione, il giornalista definisce un “welfare elettorale ad alta inflazione”, “conducono, nel 1980, a una spesa del 40,8% del Pil”, ma siccome le entrate da gettito fiscale crescono della metà, il risultato è che “il debito arriva al 56% rispetto al Pil” e “il peso degli interessi passa dall’1,3% al 4,4%, i prezzi aumentano del 21,2% l’anno e i tassi reali sono negativi del 5,8%”.

Il debito pubblico italiano. Fonte: soldionline.it

Poi il giornalista ricorda che, dal 1980, iniziano anche quello che definisce “gli anni del craxismo” che spingono la spesa pubblica “ad impennarsi ulteriormente” sino “al 50% del Pil”.

Nell’articolo, a questo punto, si fa notare che questi ‘anni del craxismo’:

Sono però anche anni caratterizzati da un’inversione di tendenza nelle politiche monetarie internazionali che si inaspriscono a partire dall’America reganiana. Nell’85 in Italia, (nonostante il buon andamento dell’economia) il debito sul Pil «vola» all’80,5% ed è importante osservare – sottolinea Sergio Bocconi – che se il totale della spesa pubblica cresce di cinque punti di interesse raddoppiando all’8,4% del Pil con tassi reali che adesso favoriscono i sottoscrittori dei titoli di Stato perché sono positivi e pari al 4,5%. Il macigno pesa. Il trend prosegue negli anni successivi – si spiega nell’articolo – e il debito che nel ’90 è al 94% nel 1992 supera la soglia del 100%: siamo al 105%. Cambiano i governi, da Andreotti ad Amato e Ciampi, scatta l’adesione al trattato di Maastricht (che enetra in vigore nel novembre del 1993) e cadono anche i tassi e il loro peso relativo sulla spesa e Pil. Nel ’92-’93 – prosegue ancora il giornalista – cominciano anche le privatizzazioni che vedono Romano Prodi prima alla guida dell’Iri e poi nel ’96 all’esecutivo. Le cessioni di banche e aziende di Stato con lo smantellamento delle partecipazioni statali «fruttano» complessivamente 127-130 miliardi. Grazie dunque al combinato disposto di aumento delle entrate, riduzione delle spese,ritorno all’avanzo primario e un forte calo del peso degli interessi (che passano dal 10,1% nel ’95 al 3,2% nel Duemila) il rapporto fra debito e Prodotto interno lordo scende al 121% del ’94 al 108 del 2001. Per toccare il minimo nel 2007 al 103,3% quando al governo c’é di nuovo Prodi.

Ebbene: come e perché in meno di dieci anni si toorna al 134%? L’avanzo primario – conclude Bocconi – è pari in media al 2%, la spesa, al netto delle cessioni pubbliche, resta intorno al 50% del Pil e anche le entrate non registrano rilevanti variazioni. Ma mentre il Pil cresce zero in termini nominali e ha segno meno in termini reali, gli interessi rappresentano in media sempre il 5% circa del Pil. Il debito, nonostante i tassi bassi e lo spread relativamente contenuto, costa. Tanto”.

Un’ottima ricostruzione della storia del debito pubblico che, però, appare un po’ omissiva. E perciò inidonea ad essere considerata pagina di ‘storia’.

Nella ricostruzione sembrerebbe che, mentre tutti i partiti facevano volare la spesa per un “welfare elettorale ad alta inflazione”, in Parlamento non ci fosse nessuno che, già negli anni ’80, chiedesse esplicitamente di risanare questa anomalia tutta italiana.

Non si capisce se il giornalista lo faccia colpevolmente: nel ricostruire la storia omette completamente di ricordare ai suoi lettori che, contro quel sistema di ‘”welfare elettorale” che portava al disastroso indebitamento dello Stato, c’era una partito che – ragionevolmente – proponeva altro.

Dal 1980 in poi, contro l’aumento del debito pubblico, Marco Pannella e i radicali presenti in Parlamento, condussero una specifica battaglia politica: relazioni di minoranza su bilancio alla Legge Finanziaria, emendamenti, proposte di legge, interventi in Aula e commissioni, analisi e proposte per il governo del debito, della sua dinamica e sui rischi politici (oltre che finanziari ed economici) per le istituzioni e il paese.

Come ricorda il Prof. Marcello Crivellini, docente di Analisi dell’Organizzazione di sistemi sanitari presso il Politecnico di Milano, e Deputato, in quegli anni, del Partito Radicale, “L’analisi radicale non si fermava alla denuncia politica ma coerentemente portava a proposte, quantitative e scandite nel tempo, per la soluzione del problema”.

Proposte che, come emerge anche dalla ‘ricostruzione’ del Bocconi, ancora oggi vengono completamente dimenticate, del tutto ignorate.

Gli atti depositati e sottoposti alla discussione parlamentare” – ricorda il professor Crivellini nel documento presentato allo scorso congresso dei Radicali – “sin dai primissimi anni 80 mostravano, … , che nel confronto con i maggiori paesi industrializzati comparabili: il valore del debito pubblico italiano in percentuale sul PIL era quasi il doppio degli altri; l’andamento era crescente e palesemente senza controllo; la denuncia (10 anni prima che a Maastricht fosse adottato questo valore come limite) che stava per essere superato il valore del 60% sul PIL e la pericolosità di tale soglia; la denuncia che l’indifferenza dei partiti di governo e di opposizione (PCI da una parte e MSI dall’altra) avevano portato a considerare il ricorso all’indebitamento una normale forma di copertura; la previsione che tali dinamica e cultura avrebbero portato a totale dipendenza finanziaria dai mercati e a un vero e proprio commissariamento politico ed economico del paese”.

E’ chiaro: se si dice che i partiti sono tutti uguali, se si racconta una storia in cui tutti sono ugualmente responsabili del latrocinio del finanziamento pubblico dei partiti, se si racconta che il debito pubblico, da cui in larga parte dipende la miseria dilagante oggi in Italia, è stato generato ed alimentato da tutti i partiti egualitariamente, per un “welfare elettorale”, come se nessuno già allora vi si opponesse, è logico che la gente, il popolo, i giovani, non conoscendo e non potendo ricordare la verità, si rivolge a chi, politicamente, offre soluzioni impropbabili come quella di uscire dalla moneta unica europea.

La gente si convince che non c’è altra strada, che non ci sono altre proposte in campo. E il gioco democratico stesso ne risulta falsato.

La storia, si sa, molto spesso, gli storici la fanno leggendo le pagine delle cronache dell’epoca. Da qualche anno, però, nelle loro fonti consultabili è annoverato anche il mezzo televisivo. Ma se tutti questi media nulla raccontano di queste proposte, per dirla alla Sciascia, non è detto che la memoria di questo Paese avrà futuro.

Oggi, a 35 anni da quelle battaglie condotte in Parlamento, “dopo che tutti i problemi del paese si sono aggravati” il Prof. Marcello Crivellini ha presentato un documento al congresso dei Radicali con cui dimostra che, ancora adesso, si volesse ascoltarli, i Radicali, con le loro analisi, sono in grado di offrire una “nuova proposta radicale per il debito pubblico” che, quanto meno, andrebbe discussa in quelle, sedicenti, trasmissioni di approfondimento che, invece, si limitano ad approfondire e spettacolarizzare le rissosità del Paese.

Ma entriamo nel merito della proposta:

“La corsa dell’Avanzo primario (attualmente circa 40 miliardi di euro) al raggiungimento della somma necessaria a pagare gli interessi sul debito (circa 80 miliardi di euro l’anno) – scrive il Professore Crivellini – somiglia molto al paradosso di Zenone su Achille e la tartaruga: più si cerca di aumentare l’Avanzo primario, maggiore risulta la distanza con l’obiettivo numerico necessario” perché “il problema non è più solo finanziario e numerico ma trae origine dall’ultradecennale ritardo di riforme e di modernità in tutti i principali settori del paese”.

Un cane che si morde la coda. Come uscirne allora?

Coerentemente con l’analisi politica sul debito pubblico i radicali” – scrive ancora Crivellini – propongono una soluzione che preveda due fasi parallele e contestuali. La prima rivolta al deficit di tempo, la seconda ad azzerare il deficit di modernità civile, politico, economico”.

Crivellini scende nel dettagli e spiega come,

“Per realizzare le riforme che il paese ha rinviato da decenni e di cui ha urgente bisogno servono almeno 3 o 4 anni. Dunque” – aggiunge – “questo è il tempo che è necessario guadagnare senza che il debito rischi, con il suo enorme peso, di schiacciare definitivamente il paese. Impedire che il debito cresca ulteriormente per 3/4 anni in valore assoluto significa trovare (non dall’economia corrente e tanto meno dall’aggravamento dell’imposizione fiscale) risorse finanziarie per 120-160 miliardi di euro, cioè 3/4 volte la differenza tra Avanzo primario attuale e azzeramento effettivo del deficit complessivo. Se disponessimo di tale cifra potremmo contare, per 3/4 anni, di un debito stabile in valore assoluto (forse per la prima volta nella storia della Repubblica) e di un deficit uguale a zero, cioè di fattori di grandissima portata e riflessi positivi sui mercati internazionali da cui siamo fortemente dipendenti. Significherebbe anche stroncare la crescita del debito in rapporto al PIL, anzi ottenerne quasi certamente una diminuzione consistente. Ma soprattutto significherebbe guadagnare i 3/4 anni necessari ad attuare (non annunciare) tutte le riforme necessarie, nelle migliori condizioni finanziarie e politiche, interne ed internazionali. Per questo” – spiega scientificamente il professor Crivellini – “le due fasi devono procedere parallelamente e contestualmente: il reperimento di 120-160 miliardi di euro, non dalle risorse correnti, deve essere attuato entro lo stesso tempo necessario ad attuare compiutamente le riforme”.

In questo piano di riforme, spiega ancora Crivellini, la contestualità diventa “essenziale”:

“iIl tempo si paga. Se il tempo per le riforme si allunga, il costo si dilata e gli effetti delle riforme non sarebbero più sufficienti a riempire il gap di modernità, competitività, di risorse economiche e di debito verso gli altri paesi”.

Poi nel documento si analizzano nel dettaglio le singole proposte di riforma. Si individuano le risorse necessarie e le modalità per reperirile senza aumentare le tasse. Non sta certo a noi spiegarle, né valutarne la fattibilità concreta. Andrebbero discusse. Il dibattito, nel Paese, è invece fermo all’articolo 18, una proposta per cui i Radicali fecero già un referendum per abbrogarlo ed estendere, con un welfare universale sul modello scandinavo del ‘welfare to work’, le garanzie a tutti i lavoratori. Allora, la domanda che ci viene da porre è un’altra: queste proposte Radicali non andrebbero quanto meno discusse e condivise con la gente? Non dovrebbero essere conosciute? Non sarebbe anche questa democrazia?

Oppure è meglio continuare a lasciarle all’oblio così come si sta facendo per tutte le proposte che provengono dal partito di Marco Pannella di cui, oggettivamente, si sta compiendo un genocidio politico-culturale non consentendo il diritto dei cittadini a conoscere le loro proposte?

 

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#MenoInquinoMenoPago: #Legambiente e #Radicali assieme per cambiare la fiscalità su energia, ambiente e consumo di suolo

STOP a incentivi per il consumo di risorse. Chi inquina deve pagare di più. Un principio oggi violato. E le risorse devono essere restituite ai cittadini e alle aziende che investono in tecnologie sostenibili.

Questa, in sostanza, la campagna lanciata lo scorso 21 maggio 2014 a Roma con una conferenza stampa congiunta tra i vertici nazionali di Legambiente e Radicali italiani e alla quale hanno partecipato, tra gli altri, Vittorio Cogliati Dezza, Presidente di Legambiente, Valerio Federico, Tesoriere di Radicali Italiani, Edoardo Zanchini, Vicepresidente di Legambiente e Michele Governatori, membro della Direzione nazionale di Radicali Italiani.

Su queste tematiche di cui pure noi di ALM ci siamo occupati, il Partito Radicale ha, ormai da anni, iniziato lotte e intrapreso iniziative specifiche per ricondurre l’impronta ecologica a livelli sostenibili anche attraverso l’associazione Rientro Dolce che si occupa di tutte quelle problematiche connesse all’aumento – vertiginoso nell’ultimo Secolo – della popolazione mondiale

Manco a dirlo, quindi, Abolire la miseria della Calabria – per gli scopi fondativi dell’associazione di volontariato culturale Non Mollare che la edita – la sostiene fortemente perché è un modo di far pagare chi inquina e, cosa non da poco con questi chiari di luna, recuperare risorse utili per abolire della miseria. Personalmente, da oggi, sono diventato socio ordinario di Legambiente versando il mio contributo di 30 euro. E appena finito di postare questo articolo invierò una email per segnalare la nostra adesione alla campagna che si manifesterà con la partecipazione alle iniziative calabresi per la presentazione della stessa e all’esposizione di un banner sulla barra laterale del nostro sito web.

Nel sistema italiano sempre più caratterizzato da un capitalismo inquinato, come si legge nella pagina del sito di Radicali Italiani dedicata alla presentazione della campagna, non è vero che chi inquina paga.

Questo principio, già introdotto quarant’anni fa dall’OCSE e poi fatto proprio nel trattato costitutivo dell’Unione Europea e nel protocollo di Kyoto, è violato nelle imposte e nelle bollette italiane.

E i Radicali assieme a Legambiente hanno deciso di far valere sul serio questo sacrosanto principio. Ciò che propone la campagna è di eliminare i sussidi oggi esistenti, ma iniqui e dannosi per l’ambiente e usare i soldi per ridurre le tasse sui redditi da lavoro e impresa, aiutare gli investimenti nell’innovazione dei settori oggi sussidiati.

#MenoInquinoMenoPago è l’hash-tag scelto per rappresentare, anche sui sociali, l’iniziativa.

A luglio, ci ha assicurato Valerio Federico, tesoriere di Radicali Italiani che abbiamo contattato telefonicamente, la campagna farà tappa anche in Calabria dove i disastri ambientali, e noi di ALM lo sappiamo bene, certo non mancano. Vi terremo, quindi, aggiornati sulle date con sufficiente anticipo.

Nel “manifesto della campagna” – che qui pire integralmente riportiamo, si trovano:

Le proposte:

#MenoInquinoMenoPago
#MenoInquinoMenoPago

Nel fisco italiano, nelle regole di sfruttamento di molte risorse naturali, nelle bollette dell’energia si annidano costosi sussidi diretti e indiretti al consumo di ambiente.

Questo manifesto propone di correggere queste distorsioni eliminando sussidi e sconti fiscali alle fonti fossili e introducendo regole di tutela, di tassazione e di assegnazione trasparenti in tutta Italia per cave, acque minerali, concessioni balneari, consumo di suoli.

Gli interventi proposti prevedono la contemporanea riduzione della pressione fiscale sui redditi da lavoro e impresa, con aumento del potere d’acquisto per tutte le categorie che oggi non beneficiano di sconti antiecologici.

Chi ci guadagna con la nostra proposta? Tutte le persone comuni che oggi pagano al posto di chi beneficia di sconti o rendite a spese dell’ambiente, e le aziende disposte a investire in innovazione ecologica. A loro vogliamo destinare minori tasse sui redditi, minori oneri in bolletta e fondi per investimenti in innovazione per un totale di oltre 10 miliardi di Euro all’anno recuperati con questa proposta.

Per rendere possibile questa prospettiva occorre modificare il dettato della Delega al Governo in materia di fiscalità(1) che oggi subordina la revisione in chiave ecologica del fisco a quando la materia verrà definita a livello europeo, mentre non prevede alcun intervento rispetto alle regole di tutela, uso o consumo delle risorse ambientali.

 La descrizione in breve del Contesto fatto di inefficienze, rendite e illegalità:

Il sistema fiscale oggi in Italia avvantaggia l’uso di risorse ambientali non rinnovabili e l’inquinamento. Al contempo il nostro Paese tassa il lavoro molto più della media UE.

Superare questo paradosso è possibile nell’interesse generale. Si tratta di una direzione di cambiamento su cui c’è ampio consenso(2) teorico a livello internazionale e che può contribuire a spingere l’innovazione in settori industriali promettenti.

IMG_2500In campo energetico, dove l’utilizzo di fonti fossili determina inquinamento e emissioni climalteranti, sono individuabili esenzioni alle accise sui consumi energetici pari ad almeno 5,7 mld/a nel 2014(3), quasi tutte a vantaggio del consumo di fonti fossili, in gran parte nei trasporti. Si tratta di un sistema fiscale complesso, incoerente e costoso che ha introdotto nel tempo incentivi, sconti, esoneri da accise e altre imposte ambientali senza una verifica dei risultati e dei costi.

Nelle bollette dell’energia pesano sussidi alle fonti fossili(4) pari a oltre 2 miliardi di Euro nel 2012. Inoltre, gli oneri generali di sistema non sono caricati in modo proporzionale bensì con un sussidio incrociato a favore soprattutto dei consumatori di taglia più grande (5) e di quelli con più grande incidenza dei costi energetici (6).

In campo ambientale, il sistema di tutela e la fiscalità sul prelievo e l’uso di risorse limitate e non rinnovabili è iniquo, pro-consumo di risorse naturali e a favore delle rendite.

I canoni di concessione per l’attività di escavazione stabiliti dalle Regioni sono estremamente bassi o pari a zero (7), con regole di tutela incomplete e inadeguate che premiano rendite e illegalità. Rispetto ad altri Paesi europei in Italia il recupero e riutilizzo di rifiuti inerti provenienti dall’edilizia è inoltre estremamente basso (8) anche per un basso costo di conferimento a discarica dei rifiuti edilizi(9).

I canoni di concessione per le acque minerali stabiliti dalle Regioni sono estremamente bassi10, perfino in aree dove vi sono difficoltà di approvvigionamento idrico, premiando rendite e vantaggi economici per pochi.

I canoni per le concessioni balneari sono in larga parte del Paese bassi (10), le assegnazioni avvengono senza gara, premiano rendite di posizione e hanno generato abusi edilizi e illegalità nei confronti del diritto di accesso alle spiagge.

La tassazione sulla trasformazione di suoli agricoli e naturali è bassa rispetto alla rendita generata e non spinge al riuso delle aree dismesse o da riqualificare, contribuendo al consumo di suolo.

Presupposti e obiettivi

Le regole di tutela, utilizzo e consumo delle risorse naturali e dei beni ambientali demaniali devono essere il più possibile trasparenti, semplici, comprensibili. Allo stesso modo è necessario che lo siano gli interventi con cui lo Stato fornisce incentivi alla transizione ecologicamente sostenibile del sistema economico: devono aiutare l’innovazione e non proteggere rendite. Devono garantire la legalità.

Presupposti ecologici

20140520-165750-61070822.jpg  Chi depaupera le risorse ambientali deve sostenerne il costo sociale, con la doppia finalità di contribuire alle azioni di compensazione e di essere indotto a comportamenti più sostenibili. Si tratta del principio “chi inquina paga” presente anche nel Trattato fondativo dell’UE e ripreso nel Protocollo di Kyoto che impegna esplicitamente i firmatari a eliminare i sussidi alle attività climalteranti.

Per rispettare l’ambiente bisogna essere anzitutto dei buoni contabili. Cioè considerare il valore anche economico delle risorse naturali (in termini di stock e di qualità) e salvaguardare il diritto delle generazioni future ad avere ancora accesso a risorse di pari valore (non necessariamente a un ambiente immutato).

Il depauperamento dell’ambiente è dunque spesso un semplice fallimento della regolazione dei mercati, che non computano il danno alla collettività presente e futura di questo depauperamento.

Correggere questo fallimento significa costruire o ristabilire un sistema di regole e di tassazione che responsabilizzino chi con la sua attività degrada o depaupera risorse ambientali, in modo da limitarne l’impatto e spingere l’innovazione. Un intervento in questi ambiti si motiva a partire dalla Costituzione che affida poteri esclusivi in materia di fiscalità e di tutela dell’ambiente allo Stato.

In particolare le concessioni all’uso di risorse delicate e limitate devono essere regolate in termini di canoni e permessi in modo da spingere innovazione e riuso anziché consumo, evitare rendite, garantire legalità e generare risorse per interventi di recupero ambientale.

In Italia la tutela e la fiscalità su attività come le cave e le acque minerali, sull’utilizzo del demanio balneare, sulla trasformazione di suoli a usi urbani sono materie dove concorrono competenze dello Stato e delle Regioni con notevoli inefficienze, rendite, illegalità.

Una efficace politica ambientale passa anche per regole chiare di tutela con controlli efficaci sulla loro applicazione, e per un sistema di controllo e di contabilizzazione della qualità e dello stock delle risorse ambientali.

La proposta:

Energia

  • Abolizione di tutte le esenzioni alle accise sui prodotti energetici.
  • Rimodulazione delle accise sui prodotti energetici, a parità di aliquota media, con una componente proporzionale al contenuto energetico e una proporzionale alle emissioni climalteranti, senza attendere l’approvazione della normativa comunitaria(11) che lo prevede. A tal fine serve una modifica della normativa vigente per anticipare e ampliare le disposizioni della delega fiscale(12).
  • Eliminazione dalle bollette dell’energia dei sussidi alle fonti fossili e dei sussidi incrociati a favore dei grandi consumatori e dei consumatori energivori(13).
  • Riduzione dei sussidi agli impianti di generazione da fonti rinnovabili in misura del recupero di competitività determinato dalla riduzione dei sussidi alle fonti fossili(14).

Risorse ambientali

  • Introduzione di un canone minimo nazionale per le concessioni di coltivazione di cava differenziato per tipologie di materiali(15) e fissazione di un’ecotassa minima per lo smaltimento in discarica(16).
  • Adeguamento dei canoni per le concessioni di acque minerali in tutto il territorio nazionale(17).
  • Adeguamento dei canoni per le concessioni balneari(18) in tutto il territorio nazionale e recepimento della direttiva europea per l’assegnazione e il rinnovo delle concessioni attraverso gare.
  • Introduzione di un contributo per il consumo di suoli agricoli e naturali i cui introiti devono essere vincolati a interventi di rigenerazione urbana(19).

In parallelo, occorre introdurre principi e regole di tutela uniformi in tutto il territorio nazionale:

  • individuando le aree da escludere dalle attività di escavazione e dalle sorgenti per ragioni di tutela ambientale;
  • fissando l’occupazione massima dei litorali con concessioni balneari per rispettare il diritto alla fruizione libera del demanio balneare;
  • individuando obiettivi massimi di trasformazione dei suoli a usi urbani per spingere il riuso e la riqualificazione di aree dismesse o degradate(20).

Uso delle maggiori entrate

Le risorse generate e risparmiate finanzieranno, in coerenza con la delega fiscale(21):

  • Riduzione delle imposte sul reddito di persone e imprese.
  • Contributi agli investimenti in efficienza energetica nei settori interessati alla eliminazione delle esenzioni dalle imposte ambientali.
  • Recupero ambientale negli ambiti coinvolti dalle attività interessate dall’aumento dei canoni.
  • Rigenerazione urbana con bonifica di suoli inquinati, riutilizzo di aree dismesse, messa in sicurezza del territorio.

Effetti positivi

  • Orientamento dei mercati verso modi di produzione e consumi più sostenibili come previsto nella delega fiscale (22).
  • Strutturale disincentivo all’uso delle fonti fossili.
  • Maggiore trasparenza e migliore concorrenza grazie all’eliminazione di sussidi nascosti e rendite dovute ad assegnazioni senza gare.
  • Incremento della competitività attraverso la riduzione delle imposte sui redditi delle aziende.
  • Riduzione delle imposte sui redditi delle persone.
  • Tutela di risorse naturali non rinnovabili e investimenti in riqualificazione ambientale.

Prossime azioni

  • Lancio di campagna di sottoscrizione al manifesto
  • Iniziative legislative al fine di rendere immediata la decorrenza della rimodulazione della fiscalità in senso ecologico e per la revisione delle regole di tutela, uso o consumo, fiscalità delle risorse ambientali.
  • Iniziative presso corti internazionali per applicare il principio “Chi inquina paga” in Italia.
  • Iniziative presso la Corte dei Conti per tutelare il cittadino dal danno erariale da rendite antiecologiche.

Per adesioni, materiale, informazioni: energia@legambiente.it  –  energia@radicali.it

NOTE al testo

1) Delega al Governo in materia di fiscalità (Legge 23/2014, art. 15), si veda la nota 11 per i contenuti.

2) Nella “Roadmap for a Resource Efficient Europe” la Commissione Europea ha identificato come tappa fondamentale entro il 2020 la cessazione dei sussidi dannosi per l’ambiente (Environmentally Harmful Subsidies, EHS). Anche IMF e OECD affermano la necessità di riformare o eliminare i sussidi al consumo e alla produzione di fonti fossili, per avvantaggiare sia l’ambiente sia il sistema economico e fiscale (si vedano i rapporti annuali IEA-OECD Inventory of Estimated Budgetary Support and Tax Expenditure for Fossil Fuels. Nell’aprile 2014 l’Italia ha siglato un accordo di ricerca scientifica con l’ONU per lo studio di una riforma fiscale a favore dell’ambiente.

3) Di circa 5,7 miliardi di € di esenzioni di accise sul consumo di combustibili previsto per il 2014 dalla Ragioneria dello Stato, i trasporti pesano per 4. Il trasporto aereo commerciale ha sconti per 1,6, poco più di quello a TIR e autolinee passeggeri (a queste ultime molto meno che ai TIR). 640 milioni a trasporto marittimo e pesca. Il totale di 5,7 miliardi è una stima per difetto, perché i dati non includono alcune forme non di esenzione, bensì di non assoggettabilità alle accise. Fonte: Ragioneria dello Stato, “Stato di previsione dell’entrata 2014 – 2016 – Effetti finanziari delle disposizioni vigenti recanti esenzioni o riduzioni del prelievo obbligatorio – ALLEGATO A”.

4) All’interno della componente A3 degli oneri generali di sistema, secondo i dati del GSE, i sussidi per centrali da fonti fossili attraverso il meccanismo delle “assimilate” (CIP6) sono stati pari a 2.166 milioni di Euro nel 2012 e la spesa complessiva dal 2001 è stata di 40.149 milioni di Euro. Nel 2013 è stato introdotto un sussidio per le centrali a olio combustibile per prevenire le possibili “situazioni di emergenza gas” stimato in 250 milioni di Euro il primo anno, a prescindere che si verifichino o meno rischi per gli approvvigionamenti di gas.

5) Gli oneri generali presenti nelle bollette di elettricità e gas sono applicati in modo progressivo per i clienti domestici residenti con piccola potenza impegnata e fortemente degressivo per i consumatori più grandi. Le categorie che più ne beneficiano sono quelle dei grandissimi consumatori. Nelle sole bollette elettriche, il vantaggio ai consumatori in altissima tensione relativo alla degressività di applicazione della sola componente A3, quella che perlopiù finanzia il supporto alle fonti rinnovabili elettriche, ammontava a oltre mezzo miliardo nel 2012, pagato perlopiù dalle piccole imprese che non beneficiano dello sconto per “energivori” e dai consumatori domestici diversi dai residenti con potenza impegnata 3 kW).

6) L’Autorità per l’Energia stima per il 2014 in 840 milioni di € il sussidio nelle bollette elettriche a favore dei clienti energivori – cioè con alti costi di approvvigionamento energetico rispetto al fatturato – manifatturieri destinatari della componente “AE” degli oneri di sistema. Si tratta di un trasferimento previsto nella Legge 9/2014;

7) Nelle Regioni Basilicata e Sardegna non sono previsti canoni per l’attività di escavazione e la media di canoni versati nelle Regioni rispetto al prezzo di vendita degli inerti non arriva al 3,5% (Rapporto Cave 2014 di Legambiente).

8) In Italia la percentuale di rifiuti da costruzione e demolizione riciclati è pari al 9%, in Danimarca è al 93%, Olanda 95%, Germania 91% (Fonte UEPG 2011).

9) In Italia il conferimento a discarica è ancora rilevante (39% dei rifiuti urbani), con situazioni persino di conferimento di rifiuti tal quali (vietati ma purtroppo praticati), e il basso costo di conferimento sfavorisce le filiere di raccolta e recupero di materiali.

10) I canoni di concessione per le acque minerali stabiliti dalle Regioni sono estremamente bassi (in alcune zone non si arriva 0,1 centesimi per litro) e in molte Regioni (Emilia Romagna, Liguria, Molise, Puglia, Sardegna) si paga non in funzione delle portate derivate ma degli ettari di concessione.

11) La Delega al Governo in materia di fiscalità (Legge 23/2014, art. 15) prevede di rivedere la disciplina delle accise sui prodotti energetici e sull’energia elettrica, anche in funzione del contenuto di carbonio e delle emissioni di ossido di azoto e di zolfo, in conformità con i princìpi che verranno adottati con l’approvazione della proposta di modifica della direttiva 2003/96/CE, ma rinvia la decorrenza degli effetti delle disposizioni alla data di recepimento della disciplina armonizzata stabilita dalla direttiva negli Stati membri dell’Unione europea.

La bozza di direttiva COM (2011) 169 propone la revisione della Direttiva sulla tassazione dei prodotti energetici (2003/96/CE) con scissione in due componenti dell’aliquota minima dell’imposta sui prodotti energetici: componente CO2 fissata a un minimo di 20 €/T e componente energetica del prodotto (espresso in GJ). Soggetti già compresi nel sistema di controllo delle emissioni-serra con acquisto obbligatorio di permessi ad emettere (ETS) saranno esonerati dal pagamento della componente CO2.

12) Legge 23/2014, Articolo 15. (Fiscalità energetica e ambientale)

1. In considerazione delle politiche e delle misure adottate dall’Unione europea per lo sviluppo sostenibile e per la green economy, il Governo è delegato ad introdurre, con i decreti legislativi di cui all’articolo 1, nuove forme di fiscalità, in raccordo con la tassazione già vigente a livello regionale e locale e nel rispetto del principio della neutralità fiscale, finalizzate a orientare il mercato verso modi di consumo e produzione sostenibili, e a rivedere la disciplina delle accise sui prodotti energetici e sull’energia elettrica, anche in funzione del contenuto di carbonio e delle emissioni di ossido di azoto e di zolfo, in conformità con i princìpi che verranno adottati con l’approvazione della proposta di modifica della direttiva 2003/96/CE di cui alla comunicazione COM (2011) 169 della Commissione, del 13 aprile 2011, prevedendo, nel perseguimento della finalità del doppio dividendo, che il maggior gettito sia destinato prioritariamente alla riduzione della tassazione sui redditi, in particolare sul lavoro generato dalla green economy, alla diffusione e innovazione delle tecnologie e dei prodotti a basso contenuto di carbonio e al finanziamento di modelli di produzione e consumo sostenibili, nonché alla revisione del finanziamento dei sussidi alla produzione di energia da fonti rinnovabili. La decorrenza degli effetti delle disposizioni contenute nei decreti legislativi adottati in attuazione del presente articolo è coordinata con la data di recepimento della disciplina armonizzata stabilita dalla citata proposta di direttiva negli Stati membri dell’Unione europea.

13) Cfr. note n.5 e 6.

14) Con la rimodulazione delle accise sui prodotti energetici, sulla base del contenuto energetico e delle emissioni climalteranti, si determina un aumento della competitività per gli impianti da fonti rinnovabili che permetterà di ridurre fino a cancellare gli incentivi per i nuovi impianti.

15) I canoni di concessione per l’escavazione dovrebbero essere portati ad almeno il 20% del prezzo di vendita, ossia pari ai livelli della Gran Bretagna che anche grazie a questa tassazione è riuscita a spingere il riutilizzo di inerti provenienti dall’edilizia (82% di recupero rispetto al 9% dell’Italia). Va in questa direzione la Direttiva Europea 2008/98/CE che fissa un obiettivo del 70% al 2020. Per la sola estrazione di sabbia e ghiaia si passerebbe da introiti per le Regioni pari a 34,5 milioni di Euro a circa 240 milioni.

16) L’ecotassa per il conferimento a discarica dei rifiuti pretrattati (il conferimento di “tal quale” è vietato ma purtroppo ancora diffuso) dovrebbe passare da un valore “massimo” a uno “minimo”, pari a 50 Euro a tonnellata, che le Regioni potrebbero modulare in funzione di premialità e penalità legate alla capacità dei Comuni di aumentare la percentuale di raccolta differenziata. Se si considerano gli attuali tassi di smaltimento in discarica (circa 15 milioni di tonnellate) si passerebbe da un introito attuale di 40 milioni di Euro a circa 750 milioni.

17) Istituire un canone minimo nazionale per le concessioni di acque minerali pari ad almeno 20 euro a metro cubo (ossia 2 centesimi di Euro al litro). Ai tassi attuali di prelievo si ricaverebbero circa 240 milioni di Euro.

18) Istituire un canone minimo nazionale per le concessioni balneari di almeno 10 euro a mq all’anno (da una media attuale di circa 5 euro) con possibilità da parte delle Regioni di utilizzare premialità e penalità legate alle modalità di gestione e agli interventi di riqualificazione ambientale. Con un canone di questo tipo le entrate statali passerebbero da circa 103 milioni a 180 milioni di Euro all’anno.

19) Il contributo per la trasformazione di suoli ad usi urbani (come avviene in Germania) dovrà essere legato alla perdita di valore ecologico, ambientale e paesaggistico determinata. Il valore dovrà essere pari a tre volte il contributo relativo agli oneri di urbanizzazione e al costo di costruzione nel caso in cui l’area sia coperta da superfici naturali, e due volte se invece da superfici agricole. Il contributo è vincolato ad una specifica voce nei bilanci comunali a interventi di rigenerazione urbana, di bonifica di suoli inquinati e di messa in sicurezza del territorio.

20) La Direttiva 571/11 impone l’obiettivo di raggiungere il consumo netto di suolo zero entro il 2050.

21) La Legge 23/2014 (“Delega al Governo recante disposizioni per un sistema fiscale più equo, trasparente e orientato alla crescita”) “ad introdurre […] nuove forme di fiscalità […] finalizzate ad orientare il mercato verso modi di consumo e produzione sostenibili, e a rivedere la disciplina delle accise sui prodotti energetici e sull’energia elettrica, anche in funzione delle emissioni di carbonio e delle emissioni di ossido di azoto e di zolfo, in conformità con i principi che verranno adottati con l’approvazione della proposta di modifica della direttiva 2003/96/CE prevedendo, nel perseguimento della finalità del doppio dividendo, che il maggior gettito sia destinato prioritariamente alla riduzione della tassazione sui redditi, in particolare sul lavoro generato dalla green economy, alla diffusione e innovazione delle tecnologie e dei prodotti a basso contenuto di carbonio e al finanziamento di modelli di produzione e consumo sostenibili, nonché alla revisione del finanziamento dei sussidi alla produzione di energia da fonti rinnovabili“ (art. 15).

#MenoInquinoMenoPago

Per adesioni, materiale, informazioni: energia@legambiente.it  –  energia@radicali.it

 

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#Radicali in Calabria per abolire la miseria delle banche

Chi controlla buona parte dell’accesso al credito, in questo Paese? Com’è noto, anche se forse non lo è abbastanza, la proprietà di molte banche italiane è in mano ai partiti. “Fuori i partiti dalle banche”, quindi, è l’hashtag della nuova campagna “economica”, che il partito di Emma Bonino e Marco Pannella affianca alla lotta, ancora in corso, per la giustizia e l’amnistia. La campagna, che farà tappa anche in Calabria nel mese di marzo, è stata annunciata e promossa online, giovedì 27 febbraio, da Rita Bernardini, Valerio Federico e Alessandro Massari, rispettivamente segretaria, tesoriere e componente della direzione nazionale del partito. Dagli anni ’90, le fondazioni bancarie, anomala invenzione italiana per mettere una pezza alla richiesta europea di privatizzare il sistema creditizio, di fatto scelgono gli amministratori delle banche; gli enti locali e le Regioni, a loro volta, sono i soggetti che nominano la guida delle fondazioni bancarie e il gioco è fatto. In sostanza, nel nostrano sistema bancario, molte banche che quotidianamente decidono come distribuire il credito, sono, in realtà, controllate dalla mano longa, neanche troppo nascosta, dei partiti. La questione è emersa lampante con la vicenda del Monte dei Paschi a Siena ma i partiti, attraverso gli enti locali e le regioni, controllano dappertutto le fondazioni. Ecco perché, la campagna #sbanchiamoli di Radicali italiani parte proprio dalle e nelle Regioni, dagli enti locali e, in generale, dalle periferie. Per Valerio Federico è così per la Banca di Sardegna, per la Banca Carige, per Intesa San Paolo: “I vertici del MPS nominati dalla politica hanno gettato al vento 4 miliardi di euro, con delle operazioni finanziarie scriteriate. Di chi è la responsabilità? Naturalmente” – per il tesoriere di radicali italiani – “la responsabilità è della proprietà, quindi, della fondazione bancaria e, quindi, dei partiti che hanno scelto i vertici della fondazione bancaria e delle banche. Banca Marche – continua Federico – è stata commissariata perché mal gestita dalle fondazioni bancarie e dai vertici scelti dalle fondazioni bancarie e dai partiti. Casi e scandali che sono l’emblema di un sistema che non funziona, che vede la commistione tra la politica e le banche, tra la finanza e i partiti”. È possibile, con un sistema del genere, garantire il credito ai cittadini e alle imprese che lo meritano, oppure è più facile che a trovare facilmente credito, presso i più importanti istituti del nostro Paese, sono sempre i soliti “amici degli amici”? “Le banche – continua Valerio Federico nel video che promuove la campagna – dovrebbero occuparsi di prestare i soldi alle imprese, di prestare i soldi ai cittadini, dovrebbero occuparsi di prestare i soldi per quelle StarUp, per quelle imprese giovani, più promettenti e, magari, di finanziare idee innovative. Invece, le fondazioni bancarie, sostanzialmente, bloccano l’afflusso di capitali verso le banche italiane; e lo bloccano perché – prosegue il tesoriere di Radicali italiani – hanno tutto l’interesse di farlo per garantire, così, ai partiti di continuare a mantenere il controllo delle banche e del credito”. È un sistema distorto, da superare, per rilanciare lo sviluppo perché, nota Federico: “gli effetti di un sistema che non concede credito, che ne concede poco o lo concede male, sono minore competitività del Paese, perdita di occupazione, riduzione della domanda interna. Il credito orienta il consenso, quindi il voto. Alle Banche servono nuovi flussi di capitali per i cittadini e per le imprese, ma alla politica non conviene, altrimenti ne perderebbero il controllo. La conseguenza è che il credito alle imprese concesso è diminuito costantemente dal 2007 ad oggi. In sostanza, con un sistema creditizio-bancario che non funziona, il Paese non riparte. Separiamo, dunque, i partiti dalle banche, la politica dalla finanza. I partiti – conclude Federico – hanno l’obbiettivo di accrescere consenso, non hanno l’obbiettivo di prestare i soldi a chi merita. Il rischio che lo prestino a chi è loro vicino, agli amici e agli amici degli amici, è un rischio evidente”.

Http://www.radicali.it/banche

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#M5S, sul blog di Beppe Grillo in discussione la legge per istituire il reddito minimo di cittadinanza

Per la copertura finanziaria necessaria (19 miliardi di euro l’anno) è prevista una patrimoniale sui grandi patrimoni sopra un milione e mezzo di euro e progressiva per i patrimoni via via più grossi. Tra gli obblighi del beneficiario quello di “accettare espressamente di essere avviato a un progetto individuale di inserimento o reinserimento nel mondo del lavoro“.

Ma la vera notizia è quella del modo in cui la legge viene presentata. Prima il testo viene messo a disposizione degli iscritti che ne possono apportare proposte di modifica, obiezioni e suggerimento. soltanto dopo il testo sarà depositato in parlamento. Quella per il reddito di cittadinanza non è la sola legge in discussione: sul blog si possono dare contributi anche alla proposta di legge per abolire i finanziamenti all’editoria.

Partecipare, dunque. Partecipare, partecipare. Per poi presentare un testo di legge, coordinato, integrato, modificato e obiettato dagli iscritti del movimento con un semplice click. Non male, come esempio di democrazia partecipata: certo meglio delle primarie a “tessere gonfiate” del PD (meno L) e le diatribe tra falchi e colombe del PDL per contendersi l’eredità di B., il pregiudicato. Per votare è sufficiente (ma necessaria) l’iscrizione al movimento almeno dal giugno 2013. Quindi, niente “iscrizioni” ad hoc solo per votare. Ecco quindi, anche per i non iscritti ancora al movimento, l’anteprima del testo di legge per il reddito di cittadinanza in discussione sul blog di Beppe nazionale e che, se approvata, contribuirebbe ad arginare la miseria dilagante di larghi strati della popolazione.

PROPOSTA DI LEGGE d’iniziativa parlamentare

Reddito di Cittadinanza

Art.1 (Finalità)

1. A partire dalla data di entrata in vigore della presente legge è istituito il Reddito di Cittadinanza in attuazione dei principi fondamentali sanciti dall’art. 34 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea nonché dei principi di cui agli articoli 2, 3, 4, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 38 della Costituzione.

2. Il Reddito di cittadinanza è finalizzato a contrastare la povertà, la disuguaglianza e l’esclusione sociale nonché a favorire la promozione delle condizioni che rendono effettivo il diritto al lavoro e alla formazione attraverso politiche finalizzate al sostegno economico e all’inserimento sociale di tutti i soggetti in pericolo di emarginazione nella società e nel mondo del lavoro.

3. Il Reddito di cittadinanza è istituito su tutto il territorio nazionale allo scopo di promuovere le condizioni che rendano effettivo il diritto al lavoro e alla sua libera scelta, all’istruzione, all’informazione, alla cultura sottraendo ogni individuo dall’ambito della precarietà al fine dell’ottenimento della redistribuzione della ricchezza e della salvaguardia della dignità della persona.

4. Per le finalità di cui al comma 1 è istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un apposito fondo, denominato “Fondo per il reddito di cittadinanza”. Il Fondo è alimentato mediante il versamento degli importi derivanti dalle maggiori entrate e dalle riduzioni di spesa di cui all’articolo 20.

Art. 2 (Definizioni)

1. Ai fini dell’accesso al reddito di cittadinanza di cui alla presente legge si intende per:

a)   reddito di cittadinanza: l’insieme delle misure volte al sostegno al reddito per tutti i soggetti residenti sul territorio nazionale che hanno un reddito inferiore alla soglia di povertà come definita alla lettera d) al fine di garantire la pari dignità sociale e la partecipazione al progresso della nazione;

b)   beneficiario: qualunque soggetto in possesso dei requisiti previsti dalla presente legge per il diritto del reddito di cittadinanza;

c)   struttura informativa centralizzata: la rete informativa utilizzata per la condivisione e l’aggiornamento di undi cui alla presente legge;

d)   soglia di povertà relativa: è il valore convenzionale calcolato dall’ISTAT che individua il valore di spesa per consumi al di sotto del quale una famiglia anche composta da un singolo soggetto, viene definita povera in termini relativi ossia in rapporto al livello economico medio di vita dell’ambiente o della nazione;

e)   reddito familiare: è il reddito complessivo netto derivante da redditi percepiti in Italia o all’estero, anche sotto la forma di sostegno al reddito o che potranno essere percepiti sulla base di apposita documentazione nell’anno di presentazione della richiesta di reddito di cittadinanza da parte del richiedente e degli appartenenti al suo nucleo familiare;

f)   nucleo familiare: il nucleo composto da richiedente, soggetti con i quali convive e soggetti considerati a suo carico. I soggetti con i quali convive il dichiarante sono coloro che risultano dallo Stato di famiglia. I coniugi appartengono sempre al medesimo nucleo familiare anche se residenti separatamente e non appartengono al medesimo nucleo familiare solo in caso di separazione giudiziale o omologazione della separazione consensuale, oppure quando uno dei coniugi è stato escluso dalla potestà sui figli. I figli minori che convivono con il proprio genitore fanno parte del nucleo familiare al quale appartiene il genitore stesso (caso di coniugi non conviventi). Per le famiglie che non sono comprese nella presente definizione si applica quanto previsto dal decreto legislativo del 1998 e dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  n. 221 del 1999;

g)   familiari a carico: sono i componenti del nucleo familiare minori degli anni diciotto o i maggiori di anni diciotto fino al compimento del venticinquesimo anno di età purché studenti in possesso o di regolare qualifica o diploma professionale riconosciuti e spendibili a livello nazionale e comunitario, in quanto compresi nell’apposito Repertorio nazionale condiviso tra Stato e Regioni con l’Accordo del 29 aprile 2010 o di un diploma di istruzione secondario di II grado utile per l’inserimento nel mondo del lavoro ovvero in corso di frequenza per l’acquisizione di uno dei predetti titoli o qualifiche ovvero iscritti al centro per l’impiego, nonché i figli affetti da disabilità tali da renderli non abili allo studio e/o al lavoro a prescindere dalla loro età;

h)   fondo per il reddito di cittadinanza: è il fondo di cui all’articolo 1 comma 4 della presente legge istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali al fine di garantire l’erogazione dei benefici di cui, alla presente legge;

i)    bilancio di competenze: è una metodologia di intervento e consulenza di processo in ambito lavorativo e nell’orientamento professionale per adulti. È un percorso volontario che mira a promuovere la riflessione e l’autoriconoscimento delle competenze acquisite nei diversi contesti di vita al fine di renderne possibile la trasferibilità e la spendibilità nella ridefinizione e riprogettazione del proprio percorso formativo-lavorativo;

l)    salario minimo garantito: è la paga oraria minima che il datore di lavoro deve corrispondere

Art. 3 (Reddito di Cittadinanza e sua determinazione)

1.   Il reddito di cittadinanza garantisce al beneficiario, qualora unico componente di nucleo familiare, il raggiungimento, anche tramite integrazione, di un reddito annuo netto pari a 7.200 euro stabilito in ordine alla soglia di povertà relativa, quantificata a partire dall’anno 2013 in 600 euro mensili netti.

2. Il reddito di cittadinanza garantisce al nucleo familiare il raggiungimento, anche tramite integrazione, di un reddito minimo in ordine alla soglia di povertà relativa quantificata a partire dall’anno 2013 secondo la tabella di cui all’Allegato 1 della presente legge.

3.   La misura del reddito di cittadinanza di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo è fissata sulla base del livello di soglia di povertà relativa aggiornata ogni anno da ISTAT e in ogni caso non potrà essere inferiore al reddito annuo pari a 7.200 euro netti.

4.   La misura del reddito di cittadinanza di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo, per il solo caso di lavoratori autonomi, viene calcolata con riferimento al reddito netto dell’anno precedente a quello di inoltro della richiesta, con previsione di successivo calcolo di compensazione, da effettuarsi non appena  disponibili i dati reddituali relativi all’anno in corso. Nel caso in cui dal calcolo emerga che i redditi reali abbiano superato la soglia di povertà relativa individuale, il beneficiario restituisce l’eccedenza a partire dall’anno in cui il suo reddito supera del 100% il valore della predetta soglia. Nel caso in cui dal calcolo emerga che i redditi reali siano stati inferiori alla soglia di povertà relativa individuale, il beneficiario ha diritto a ricevere l’integrazione di quanto non percepito a partire dalla prima erogazione disponibile.

5.   Ai fini dell’accesso al Reddito di Cittadinanza viene tenuto in considerazione il reddito familiare dichiarato al momento della richiesta secondo le modalità previste dalla presente legge.

6.   Il richiedente, in caso di esito positivo delle verifiche svolte da parte delle strutture preposte, ha diritto a ricevere esclusivamente la quota di reddito di cittadinanza a lui spettante e calcolata secondo gli allegati 1 e 2 della presente legge.

7.   A completamento della richiesta inoltrata da un componente di nucleo familiare con soggetti potenzialmente beneficiari, i medesimi componenti acquisiscono il diritto a ricevere l’erogazione diretta della quota a loro spettante, secondo i criteri stabiliti nella tabella di cui agli allegati 1 e 2 alla presente legge, esclusivamente tramite richiesta personale agli uffici competenti.

8.   La quota parte di reddito di cittadinanza riferita ai figli minori a carico spetta in parti eguali a entrambi i genitori fatte salve diverse disposizioni dell’autorità giudiziaria.

Art.4 (Beneficiari e requisiti soggettivi e oggettivi per l’accesso al reddito di cittadinanza)

1.   Hanno diritto a richiedere e percepire il reddito di cittadinanza tutti i soggetti che alla data di entrata in vigore della presente legge hanno compiuto i diciotto anni di età, sono residenti sul territorio nazionale, percepiscono un reddito netto annuo inferiore ad euro 7200 netti ovvero appartengono ad un nucleo familiare il cui reddito è inferiore ai valori indicati nella tabella di cui all’allegato 1 della presente legge e che sono compresi in una delle seguenti categorie:

a)   soggetti in possesso di cittadinanza italiana;

b)   soggetti aventi cittadinanza estera, residenti da almeno due anni in territorio italiano, che dimostrano di aver lavorato in Italia nell’ultimo biennio per un numero di ore pari o superiore a 1000 ovvero essere stati titolari di un reddito netto pari o superiore a 6000 euro complessivi percepiti nei due anni precedenti a quello della fruizione dei benefici di cui alla presente legge;

c)   il Governo è delegato all’emanazione di un decreto che preveda la stipula di convenzioni con altri Stati al fine di verificare se i richiedenti siano attualmente beneficiari di altri redditi nei paesi di origine o, qualora di cittadinanza italiana, in paesi esteri.

2.   Per i soggetti maggiori di anni diciotto fino al compimento del venticinquesimo anno di età costituisce requisito fondamentale essere in possesso di qualifica o diploma professionale, riconosciuti e utilizzabili a livello nazionale e dell’Unione Europea, compresi nell’apposito Repertorio nazionale dei titoli d’istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali, di cui all’articolo 6 del Decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, o di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado utile per l’inserimento nel mondo del lavoro ovvero la frequenza di un corso per il conseguimento di uno dei predetti titoli o qualifiche.

3.   Nel caso di nucleo familiare con un unico componente che svolge attività, comprovata da attestazioni di frequenza, di studente a tempo pieno in modo esclusivo, il reddito di cittadinanza viene erogato solo nel caso in cui il nucleo familiare di provenienza sia al di sotto della soglia di povertà relativa di cui al comma 1 dell’art. 3 della presente legge.

Art. 5 (Strutture di gestione, controllo ed erogazione)

1.   Ai fini dell’efficace svolgimento delle procedure di informatizzazione, gestione, controllo ed erogazione del reddito di cittadinanza, vengono attribuite le seguenti competenze:

a)   le strutture dei centri per l’impiego hanno il compito di ricevere le domande di accesso al reddito di cittadinanza di cui alla presente legge. I centri per l’impiego gestiscono le procedure, coordinano le attività degli enti che partecipano allo svolgimento dei procedimenti, ne raccolgono i pareri per le parti di competenza e nel caso di esito positivo inviano all’Inps il parere favorevole all’erogazione del reddito di cittadinanza;

b)   I comuni hanno il compito di favorire e supportare le procedure per l’accesso ai benefici di cui alla presente legge in particolare per i soggetti per i quali si renda necessario attivare percorsi di supporto ed inclusione sociale, per disabili gravi, per i soggetti pensionati con reddito inferiore alla soglia di cui all’articolo 2, comma 1, lettera d), della presente legge. In tali casi i servizi sociali laddove necessario possono procedere alla presentazione della richiesta ai centri per l’impiego competenti per territorio utilizzando la struttura informativa centralizzata;

c)   le regioni hanno il compito di favorire, in coordinamento con i centri per l’impiego, i comuni e in accordo con i ministeri competenti per materia, le politiche attive del lavoro nonché la nascita di nuove realtà imprenditoriali, attraverso lo scambio di buone pratiche e incentivando iniziative fra i comuni anche consorziati tra loro. Le regioni attraverso l’Osservatorio del mercato del lavoro e delle politiche di welfare a livello regionale monitorano la distribuzione del reddito, la struttura della spesa sociale e forniscono le statistiche sulla possibile platea di beneficiari della presente legge;

d)   l’INPS è ente competente per le attività di verifica e controllo dei dati dichiarati e provvede all’erogazione del reddito di cittadinanza a ciascun beneficiario previa valutazione positiva da parte del centro per l’impiego, per il tramite del fondo di cui all’articolo 1 comma 4 della presente legge. L’INPS altresì condivide con i centri per l’impiego i dati riguardanti l’erogazione di tutti i sussidi che ha in gestione;

e)   l’Agenzia delle entrate nell’ambito delle proprie competenze esegue le verifiche e i controlli dei dati dichiarati dai richiedenti ai fini dell’erogazione del beneficio di cui alla presente legge;

f)   le direzioni regionali e territoriali del lavoro per quanto attiene alle attività da esse esercitate alimentano la struttura informativa centralizzata con i dati in loro possesso;

g)   le scuole di ogni ordine e grado forniscono ai centri per l’impiego ed ai comuni le informazioni relative all’assolvimento degli obblighi scolastici di cui all’art.18 comma 6 ed implementano i dati relativi alla certificazione delle competenze dei soggetti beneficiari tramite la Struttura informativa centralizzata;

h)   le agenzie formative accreditate ai sensi: dell’Accordo Stato Regioni del 20/03/2008, dell’Accordo 131/2003 tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, il Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, dell’Accordo Stato Regioni 01 agosto 2002, del Decreto ministeriale (Mlps) 25 maggio 2001 n. 166, dell’Accordo Stato Regioni del 18 febbraio 2000, del Decreto legislativo 31 marzo 1998 n.112, Legge 24 giugno 1997 n. 196 forniscono ai centri per l’impiego ogni informazione in relazione alla programmazione dei corsi e dei percosi formativi e alla frequenza ai corsi ed ai percorsi formativi svolta dai cittadini ed implementano i dati relativi alla certificazione delle competenze dei soggetti tramite la Struttura informativa centralizzata;

i)    le Università e gli istituti di alta formazione alimentano i dati relativi alla certificazione delle competenze dei cittadini tramite la Struttura informativa centralizzata.

2.   Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro del lavoro e delle politiche sociali emana un decreto, previo parere delle competenti commissioni parlamentari, al fine di stabilire le procedure di coordinamento tra gli enti di cui al comma 1 del presente articolo.

3. Con la presente legge, presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, è istituito l’Osservatorio nazionale del mercato del lavoro e delle politiche di Welfare.

L’Osservatorio nazionale del mercato del lavoro e delle politiche di Welfare, attraverso lo stretto scambio di informazioni con gli osservatori regionali, provinciali e i Comuni, ha il compito di analizzare l’evoluzione dei mercati dell’occupazione e delle politiche sociali, con particolare riferimento ai settori d’attività interessati al completamento della domanda di lavoro e offre un sistema di informazione sulle politiche sociali e occupazionali, con l’obiettivo di rendere funzionale il dispositivo della presente legge nonché gli altri strumenti offerti dall’ordinamento a tutela delle esigenze di carattere sociale ed occupazionale, altresì definisce, in accordo con il Ministero dell’Università, dell’Istruzione e della Ricerca, le linee guida per l’attuazione di politiche attive volte al raggiungimento dell’efficienza dei sistemi di istruzione e formazione.

Art. 6 (Struttura informativa centralizzata)

1.   Le strutture di cui all’art. 5, ai fini della presente legge ed in ottemperanza alle disposizioni in materia di Agenda digitale europea, secondo le regole tecniche in materia di interoperabilità e scambio dati definite dal codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ampliano, implementano ed utilizzano, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, la Banca dati di cui al decreto legge 28 giugno 2013 n. 76, convertito, con modificazioni,  dalla legge 9 agosto 2013, n. 99, nella quale confluiscono almeno: dati anagrafici del cittadino, stato di famiglia, certificazione isee, certificazione reddito al netto delle tasse riferito all’anno in corso, certificazione reddito di cittadinanza percepito, dati in possesso dell’inps, beni immobili di proprietà, competenze certificate del cittadino acquisite in ambito formale, non formale e informale, stato di frequenza scolastica dello studente.

2.   I dirigenti delle strutture pubbliche o aziende speciali di enti pubblici, cui è conferito l’incarico di partecipare allo sviluppo della struttura informativa centralizzata di cui al presente articolo, hanno l’obbligo di riferire trimestralmente al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali lo stato di avanzamento dei lavori finalizzati al completamento della medesima struttura informativa centralizzata.

3.   Tutti i soggetti identificati come soggetti abilitati secondo la legge n. 183 del 2010 e le note circolari del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali n.13/SEGR/000440 del 4 gennaio 2007 e n. 13/SEGR/0004746, compresi i datori di lavoro, hanno l’obbligo di registrarsi, entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, nella Banca dati di cui al decreto-legge 28 giugno 2013 n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99, e di trasmettere tutti i dati elaborati relativi agli utenti.

4. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è delegato ad emanare entro 30 giorni dall’approvazione della presente legge un decreto contenente disposizioni relative alla ottimizzazione dei processi funzionali alla realizzazione della struttura informativa centralizzata, prevedendo:

a)   meccanismi sanzionatori a carico del personale dirigenziale competente per la cura dei procedimenti di realizzazione della Struttura informativa centralizzata di cui al comma 2 del presente articolo, che non abbia ottemperato, sulla base dei dati monitorati dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

b)   meccanismi sanzionatori di carattere amministrativo per i soggetti identificati al comma 3 del presente articolo, da erogare in caso di inottemperanza agli obblighi previsti dal medesimo comma 3.

5.   I dati personali elaborati ai fini della presente legge sono trattati ai sensi del codice di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003.

Art. 7 (Domanda di ammissione al Reddito di Cittadinanza)

1.   Il soggetto interessato all’accesso ai benefici di cui alla presente legge inoltra domanda di ammissione alle strutture preposte territorialmente competenti, indicate all’articolo 5, comma 1, lettere a) e b), allegando:

a)   copia dell’ISEE;

b)   Autodichiarazione attestante i redditi percepiti e percepibili, nel corso dell’anno solare di presentazione della domanda, da parte di tutti i componenti il nucleo familiare, fatte salve le ipotesi di cui all’articolo 3, comma

2.   La sussistenza delle condizioni di cui all’articolo 4 della presente legge è verificata e attestata dalle strutture preposte di cui all’articolo 5 secondo competenza attraverso la consultazione e l’implementazione della banca dati centralizzata di cui all’articolo 6 della presente legge.

3.   Le strutture preposte all’accoglimento della domanda di cui all’articolo 5 possono riservarsi la facoltà di richiedere la documentazione inerente ai redditi percepiti e percepibili, nell’anno solare della presentazione della domanda, da parte di tutti i componenti il nucleo familiare.

4. Nel sito internet dei centri per l’impiego devono essere pubblicate le modalità per la presentazione della richiesta e i moduli semplificati.

Art. 8

(Durata del Beneficio)

1.   Il reddito di cittadinanza viene erogato per il periodo durante il quale il beneficiario si trova in una delle condizioni previste all’articolo 4 della presente legge. Per il beneficiario maggiorenne in età non pensionabile, la continuità dell’erogazione del reddito di cittadinanza è subordinata al rispetto degli obblighi di cui ai successivi articoli 9 e 11.

Art. 9

(Obblighi del Beneficiario)

1.   Il beneficiario in età non pensionabile deve fornire immediata disponibilità al lavoro presso i centri per l’impiego territorialmente competenti.

2.   Il beneficiario, fornita la disponibilità di cui al comma 1 del presente articolo, deve entro sette giorni intraprendere il percorso di accompagnamento all’inserimento lavorativo tramite le strutture preposte alla presa in carico del soggetto indicate all’articolo 10 della presente legge.

3.   I Beneficiari del reddito di cittadinanza hanno l’obbligo di comunicare tempestivamente agli enti preposti ogni variazione della situazione reddituale, lavorativa, familiare o patrimoniale che comporta la perdita del diritto a percepire il Reddito di Cittadinanza o che comporta la modifica dell’entità dell’ammontare del Reddito di Cittadinanza percepito e anche in costanza di diritto al beneficio è tenuto a rinnovare la domanda di ammissione annualmente.

4.   In linea con il profilo professionale del beneficiario, con le competenze acquisite in ambito formale, non formale ed informale, nonché in base agli interessi ed alle propensioni emerse nel corso del colloquio sostenuto presso il centro per l’impiego di cui al successivo articolo 10, il beneficiario è obbligato ad offrire la propria disponibilità, per l’espletamento di attività utili alla collettività da svolgere presso il comune di residenza che istituisce progetti ai predetti fini compatibilmente, nel caso di disabili e anziani, con le loro capacità.

5.   I comuni entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge devono attivare tutte le procedure amministrative utili per l’istituzione dei progetti di cui al comma 4.

6.   Il beneficiario in riferimento alle attività di cui al comma 4 è tenuto a mettere a disposizione della collettività un minimo di quattro ore settimanali da ritenersi esclusivamente prestate a titolo di volontariato.

7.   Gli obblighi di cui al comma 2 vengono attestati dal comune che provvede ad aggiornare la Banca dati centralizzata.

8.   Gli obblighi di cui al comma 2 sono subordinati all’attivazione di progetti da parte dei comuni interessati.

 

Art. 10

(Attività dei Centri per l’impiego ed inserimento lavorativo dei beneficiari)

1.   I centri per l’impiego, ai fini dell’inserimento lavorativo, hanno il compito della presa in carico dei soggetti beneficiari del reddito di cittadinanza di cui alla presente legge ed erogano servizi ai fini dell’accompagnamento all’inserimento lavorativo, altresì provvedono nel corso del primo anno dall’entrata in vigore della presente legge, a forme di pubblicizzazione del diritto ai benefici del reddito di cittadinanza, attraverso l’invio di comunicazioni a mezzo posta o PEC, presso le residenze dei potenziali beneficiari.

2.   I centri per l’impiego cooperano con le regioni, i comuni e l’Agenzia del demanio, ciascuno con le proprie risorse, al fine di promuovere la nascita di nuove attività imprenditoriali in relazione alle caratteristiche produttive, commerciali, economiche del territorio, nell’ottica dell’inserimento lavorativo dei beneficiari di cui alla presente legge.

3.   Al fine di favorire la nascita di attività imprenditoriali di cui al comma 2 e nell’ottica dello sviluppo occupazionale nei settori innovativi, all’articolo 58, dopo il comma 1, del decreto-legge del 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133, è inserito il seguente:

<<1.bis) È riservata una quota del 10 per cento del totale dei beni immobiliari di cui al comma 1, da destinare a progetti di sviluppo di “start-up innovative” di cui all’articolo 25, comma 2, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 e da destinare a progetti di sviluppo di “incubatori certificati” di cui all’articolo 25, comma 5, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.>>.

4.   Le attività di cui al comma 1 possono essere altresì svolte dalle agenzie di intermediazione del lavoro di cui al decreto legislativo 10 settembre 2003 n. 273.

5.   Le agenzie di cui al comma 4 oltre a tutte le agenzie per il lavoro di cui al decreto Legislativo 10 settembre 2003, n. 276, pur escluse dalla possibilità di prendere in carico il soggetto, sono tenute a inserire i dati in loro possesso nella banca dati di cui all’articolo 6 della presente legge.

6.   I centri per l’impiego, nonché le agenzie di intermediazione, in relazione ai servizi erogati di cui al comma 1 del presente articolo, tenendo conto delle competenze acquisite in ambito formale, non formale e informale, delle capacità fisiche, delle disabilità nonchè di mansioni precedentemente svolte, procurano al beneficiario proposte di lavoro.

7. Tutte le Agenzie di cui al presente articolo, devono individuare, attraverso la Struttura informativa centralizzata, le candidature idonee a ricoprire le posizioni lavorative per le quali hanno ricevuto incarico da parte dei loro committenti.

8.   Le Agenzie formative accreditate hanno il compito di fornire una formazione mirata, orientata verso quei settori in cui è maggiore la richiesta di lavoro qualificato, in linea con le indicazioni degli osservatori regionali e nazionali del mercato del lavoro e delle politiche di Welfare. Le Agenzie formative accreditate devono garantire che almeno il 10% degli iscritti ai corsi che abbiano conseguito il titolo, trovino assunzione. Ai predetti fini formativi e di inserimento al lavoro, l’Osservatorio nazionale del mercato del lavoro e delle politiche di Welfare di cui all’articolo 5, comma 1, lettera h), della presente legge ha il compito di verificare e monitorare le attività delle agenzie formative e provvede ad inibire l’assegnazione di nuovi finanziamenti pubblici alle Agenzie formative accreditate, per l’anno successivo, nel caso di mancato inserimento al lavoro della quota minima del 10% degli iscritti che conseguono il titolo.

Art. 11

(Obblighi del beneficiario in relazione all’inserimento lavorativo)

1.   Il beneficiario, in età non pensionabile ed abile al lavoro, fatte salve le previsioni di cui alla legge  n.68 del 1999, in relazione alle proprie capacità è tenuto, pena la perdita del beneficio, a:

a)   fornire disponibilità al lavoro presso i centri per l’impiego territorialmente competenti:

b)   sottoporsi al colloquio di orientamento di cui all’articolo 3 del decreto legislativo n. 181 del 2000 e successive modificazioni:

c)   accettare espressamente di essere avviato a un progetto individuale di inserimento o reinserimento nel mondo del lavoro;

d)   seguire il percorso di bilancio delle competenze previsto nonché redigere, col supporto dell’operatore addetto, il piano di azione individuale funzionale all’inserimento lavorativo;

e)   svolgere con continuità un’azione di ricerca attiva del lavoro, secondo le modalità definite con i servizi competenti;

f)   accettare espressamente, nel caso di individuazione di carenze professionali o di riconoscimento di specifiche propensioni, qualora rilevate dall’ente preposto durante il colloquio di orientamento ed il percorso di bilancio delle competenze, di essere avviato e completare corsi di riqualificazione professionale o formazione professionale da ritenersi obbligatori ai fini della presente legge con esclusione dei casi di comprovata impossibilità derivante da cause di forza maggiore;

g)   sostenere colloqui ovvero prove di selezione per attività lavorative attinenti alle competenze certificate;

h)   partecipare attivamente alla ricerca del lavoro e recarsi con cadenza periodica, pari a una volta a settimana, presso il centro per l’impiego o l’Agenzia che lo ha preso in carico

Art. 12

(Cause di decadenza del beneficio in relazione all’inserimento lavorativo)

1.   Il beneficiario in età non pensionabile ed abile al lavoro o qualora disabile in relazione alle proprie capacità, perde il diritto all’erogazione del reddito di cittadinanza al verificarsi di una delle seguenti condizioni:

a)   non ottempera agli obblighi di cui all’articolo 11 della presente legge;

b)   sostiene più di tre colloqui di selezione con palese volontà di ottenere esito negativo, accertata e dichiarata dal responsabile del centro per l’impiego;

c)   rifiuta nell’arco di tempo riferito al periodo di disoccupazione, più di tre proposte di impiego ritenute congrue ai sensi del comma seguente, ottenute grazie ai colloqui avvenuti tramite il centro per l’impiego o le strutture preposte di cui agli articoli 5 e 10;

d)   qualora a seguito di impiego o reimpiego receda senza giusta causa dal contratto di lavoro, per due volte nel corso dell’anno solare;

e)   qualora non ottemperi agli obblighi di cui all’articolo 9 comma 6 della presente legge se in presenza di progetti già avviati dai Comuni.

2.   Ai fini della presente legge è considerata congrua la proposta di lavoro di cui al precedente comma se munita dei seguenti requisiti:

a)   è attinente alle propensioni, agli interessi e alle competenze acquisite dal beneficiario in ambito formale, non formale e informale, certificate nel corso del colloquio di orientamento e nel percorso di bilancio delle competenze dagli Enti preposti di cui all’articolo 10 della presente legge;

b)   la retribuzione oraria è pari a un importo maggiore o uguale all’ottanta per cento rispetto a quella delle mansioni di provenienza e comunque non inferiore a quanto previsto dal contratto collettivo nazionale di riferimento e in stretta osservanza di quanto previsto all’articolo 19 della presente legge;

c)   fatte salve espresse volontà del richiedente la sede del luogo di lavoro non dista oltre 50 chilometri dalla residenza del soggetto interessato e il luogo di lavoro è raggiungibile con i mezzi pubblici in un arco di tempo non superiore ad ottanta minuti.

3.   I lavoratori disabili iscritti nell’elenco di cui all’art. 8 della legge 12 Marzo 1999, n. 68, sono soggetti alle disposizioni previste dalla medesima legge nonché alle norme in materia di verifica e di accertamento dello stato di disoccupazione.

4.   Sono esentate dall’obbligo della ricerca del lavoro e dagli obblighi di cui all’art. 11 della presente legge le madri fino al compimento del terzo anno di età dei figli ovvero in alternativa i padri su specifica richiesta o comunque nel caso di nucleo familiare monoparentale.

5.   Ai fini della presente Legge la partecipazione del Beneficiario del reddito di cittadinanza, a progetti imprenditoriali promossi dal centro per l’impiego territorialmente competente ai sensi del comma 2 articolo 10 della presente legge, è da considerarsi alternativa ed equivalente all’assolvimento degli obblighi di formazione di cui all’articolo 11, lettera f).

 

Art. 13

(Diritto all’abitazione)

1.   Lo Stato, le regioni e i comuni riconoscono ad ogni cittadino il diritto all’abitazione quale bene primario collegato alla personalità e annoverato tra i diritti fondamentali della persona tutelati dall’art. 11 del Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali recepito con legge n. 881 del 1977, dall’articolo 2 della Costituzione e dalla Carta sociale europea, sia per l’accesso all’alloggio che nel sostegno al pagamento dei canoni di locazione.

2.   I beneficiari del reddito di cittadinanza non proprietari di immobili ad uso abitativo e locatari dell’abitazione principale, non percettori di altre agevolazioni per l’abitazione, hanno diritto a ricevere l’agevolazione di cui al fondo nazionale di sostegno per l’accesso al contributo per le locazioni di cui all’articolo 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, maggiorata del 20 per cento.

3.   Al fine del presente articolo, per i beneficiari del reddito di cittadinanza, il fondo di cui al comma 2 del presente articolo è aumentato di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014-2016 . All’onere si provvede mediante le maggiori risorse di cui agli articoli 20 e 21.

Art. 14

(Misure integrative del reddito di cittadinanza)

1.   Ai fini di cui all’articolo 1 della presente legge nonché con l’obiettivo di applicare le normative di riferimento in modo omogeneo su tutto il territorio nazionale, i comuni anche riuniti in consorzi e le regioni erogano, compatibilmente alle loro risorse e  nei limiti concessi dal Patto di Stabilità, servizi integrativi a supporto dei beneficiari del reddito di cittadinanza e forniscono:

a)   sostegno alla scolarità nella fascia d’obbligo, in particolare per acquisto di libri di testo;

b)   sostegno all’istruzione ed alla formazione dei giovani con particolare riferimento alla concessione di agevolazioni per l’acquisto di libri di testo ed il pagamento di tasse scolastiche ed universitarie;

c)   sostegno per l’accesso ai servizi sociali e socio-sanitari;

d)   misure di sostegno alla formazione e incentivi all’occupazione;

e)   misure di sostegno all’uso dei trasporti pubblici locali;

f)   misure volte a favorire il diletto attraverso la concessione di benefici per la fruizione di rappresentazioni culturali.

2.   Al fine di coniugare gli obiettivi di efficacia della presente legge e sostenere la diversificazione dei benefici offerti, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministero delle attività produttive e il Ministero dell’economia e delle finanze, emana entro tre mesi dall’entrata in vigore della presente legge un decreto contenente misure volte a fornire agevolazioni per i costi utenze di gas, acqua, elettricità e telefonia fissa attraverso la determinazione di relative tariffe sociali per i beneficiari della presente legge.

 

Art. 15

(Misure a tutela delle persone senza tetto o senza fissa dimora)

1.   Al fine di promuovere l’accesso ai benefici di cui alla presente legge, i comuni anche riuniti in consorzi in coordinamento con i centri per l’impiego, elaborano annualmente programmi di divulgazione e relativa assistenza in favore delle persone senza tetto o senza fissa dimora.

2.   Al fine di monitorare l’attuazione del presente articolo i comuni anche riuniti in consorzi comunicano semestralmente al ministero del lavoro e delle politiche sociali lo stato di attuazione dei programmi di cui al comma 1 del presente articolo ed i relativi risultati conseguiti.

3.   Entro trenta giorni dall’approvazione della presente legge il Ministero del lavoro e delle politiche sociali emana un regolamento contenente la modulistica per le comunicazioni di cui al comma 2 del presente articolo.

 

Art. 16

(Erogazione)

1.   Il reddito di cittadinanza è erogato dall’INPS ed è riscosso: presso gli uffici postali in contanti allo sportello, con accredito sul proprio conto corrente postale, su conto di deposito a risparmio o con accredito su carta prepagata, tenuto conto delle esigenze del beneficiario.

2.   Ferma restando la competenza della sede dell’INPS, nel cui ambito territoriale il beneficiario è residente, il pagamento può essere richiesto presso ciascun ufficio pagatore sul territorio nazionale.

Art. 17

(Incentivi)

1.   Al fine di agevolare la fiscalità generale l’importo mensile del reddito di cittadinanza è incrementato del 5 percento per i beneficiari che accettano di ricevere l’erogazione su carta prepagata e che utilizzano almeno il 70 per cento dell’importo della mensilità precedente in acquisti effettuati tramite la medesima carta prepagata.

2.   Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze stipulano una convenzione con la società Poste italiane e con l’INPS finalizzata all’erogazione del reddito di cittadinanza tramite una carta prepagata gratuita di uso corrente, e alla predisposizione di uno strumento automatico utile a rilevare mensilmente l’ammontare della spesa effettuata tramite carta prepagata ai fini dell’erogazione degli incentivi di cui al comma 1 del presente articolo.

3.   Al fine di promuovere l’emersione del lavoro irregolare, il beneficiario che segnala alla direzione territoriale del lavoro una eventuale, propria prestazione lavorativa pregressa, e irregolare, a seguito di relativo accertamento da parte dalle autorità ispettive competenti, riceve una maggiorazione del reddito di cittadinanza nella misura del 5 per cento.

4.   Al fine di promuovere forme di occupazione stabile e in attesa dell’adozione di ulteriori misure è istituito un incentivo per i datori di lavoro che assumono, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, lavoratori beneficiari della presente legge.

5.   Le assunzioni di cui al comma 4 devono comportare un incremento occupazionale netto per ogni singola azienda beneficiaria dell’incentivo.

6.   L’incentivo mensile e’ pari al reddito di cittadinanza percepito dal beneficiario al momento dell’assunzione e non può superare a 600 euro mensili, corrisposti al datore di lavoro unicamente mediante conguaglio nelle denunce contributive mensili del periodo di riferimento, fatte salve le regole vigenti per il versamento dei contributi in agricoltura.

7.   L’incentivo di cui al comma 4 ha un durata massima di dodici mesi.

8.   L’incremento occupazionale di cui al comma 5 e’ calcolato sulla base della differenza tra il numero dei lavoratori rilevato in ciascun mese e il numero dei lavoratori mediamente occupati nei dodici mesi precedenti all’assunzione. I dipendenti con contratto di lavoro a tempo parziale sono ponderati in base al rapporto tra le ore pattuite e l’orario normale di lavoro dei lavoratori a tempo pieno.

9.   L’incremento della base occupazionale va considerato al netto delle diminuzioni occupazionali verificatesi in società controllate o collegate ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, al medesimo soggetto titolare.

 

Art. 18

(Verifiche della fruibilità del Reddito di Cittadinanza e sanzioni)

1.   L’accesso al reddito di cittadinanza è condizionato ad accertamento fiscale. Al predetto fine INPS e Agenzia delle entrate, sulla base di appositi controlli automatici, individuano l’esistenza di omissioni ovvero difformità dei dati dichiarati rispetto agli elementi conoscitivi in possesso dei rispettivi sistemi informativi e provvedono alle relative comunicazioni al Centro per l’impiego territorialmente competente.

2.   Il beneficiario che rilascia dichiarazioni mendaci, perde definitivamente il diritto al reddito di cittadinanza ed è tenuto altresì al rimborso di quanto percepito alla data della perdita del beneficio medesimo.

3.   L’inosservanza degli obblighi di cui all’articolo 9, comma 3, qualora relativi ad un incremento della capacità reddituale, a seguito di seconda omessa tempestiva comunicazione, comporta la perdita di ogni beneficio di cui alla presente legge.

4.   Il termine per la segnalazione di cui al comma 3 è fissato in giorni trenta dall’effettivo incremento reddituale.

5.   Il beneficiario del reddito di cittadinanza che svolge contemporaneamente attività di lavoro irregolare perde il diritto al beneficio per sempre ed è tenuto altresì al rimborso di quanto percepito alla data della perdita del beneficio medesimo.

6.   In caso di erogazione del reddito di cittadinanza, la mancata frequenza ai percorsi scolastici da parte del figlio minore a carico del beneficiario, comporta una riduzione della quota parte di reddito di cittadinanza riferita al minore a carico per ciascun figlio in dispersione scolastica. In caso di primo richiamo la riduzione sarà pari al 30 per cento ovvero al 50 per cento in caso di secondo richiamo ovvero alla perdita del beneficio in caso di terzo richiamo.

 

Art. 19

(Salario minimo garantito)

1.   In adempimento dei principi sanciti dall’articolo 36 della Costituzione nonché dell’articolo 1 della presente legge, al fine di integrare le relative misure in favore di tutti i cittadini, è istituito il salario minimo garantito

2.   Fatte salve disposizioni di maggior favore previste dalla contrattazione collettiva nazionale la retribuzione oraria lorda applicabile a tutti i rapporti aventi per oggetto una prestazione lavorativa, non può essere inferiore a 9 euro.

 

 

Art. 20

(Coperture)

80. Agli oneri derivanti dall’attuazione del  presente articolo, fissati nella misura massima annua di 19.000 milioni di euro a decorrere dal 2014, si provvede con le maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 81 e seguenti.

81. All’articolo 2 del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 6, le parole “20 per cento” sono sostituite dalle seguenti: “22 per cento”;

b) ai commi 9, 10, 11 e 12, le parole “1° gennaio 2012” sono sostituite dalle seguenti; “1° gennaio 2014”;

c) al comma 13, lettera a), numeri 1) e 3), le parole “20 per cento” sono sostituite dalle seguenti: “22 per cento”;

d) al comma 19, lettere a), b) e c) numero 3), le parole “62,5 per cento” sono sostituite dalle seguenti: “56,82 per cento”;

e) al comma 26, le parole “31 dicembre 2011” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2013”;

f) al comma 27:

1. nel primo periodo sono aggiunte le seguenti parole: “e l’aliquota del 20 per cento sulla parte di redditi riferita al periodo intercorrente tra il 1° gennaio 2012 e il 31 dicembre 2013” e dopo il primo periodo è inserito il seguente: “Ai contratti sottoscritti fino al 31 dicembre 2013 l’aliquota del 20 per cento si applica ai redditi di cui al primo periodo riferiti al periodo intercorrente tra il 1° gennaio 2012 e il 31 dicembre 2013”.

2. nell’ultimo periodo, le parole “precedente periodo” sono sostituite dalle seguenti: “precedenti periodi”;

g) il comma 28 è sostituito dal seguente: <

1. per una quota pari al 56,82 per cento, se sono realizzate fino alla data del 31 dicembre 2011 (e le plusvalenze e gli altri redditi diversi sono realizzati fino alla data del 31 dicembre 2013);

2. per una quota pari al 90,91 per cento, se sono realizzate dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2013 (e le plusvalenze e gli altri redditi diversi sono realizzati successivamente al 31 dicembre 2013).

Restano fermi i limiti temporali di deduzione previsti dagli articoli 68, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e 6, comma 5, del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.>>;

h) al comma 29, le parole “1° gennaio 2012” e le parole “31 dicembre 2011” sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: “1° gennaio 2014”, “31 dicembre 2013”;

i) ai commi 30 e 31, le parole “31 marzo 2012” e le parole “16 maggio 2012” sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: “31 marzo 2014”, “16 maggio 2014”;

l) al comma 32, le parole “al 31 dicembre 2012, per una quota pari al 62,5 per cento del loro ammontare” sono sostituite dalle seguenti: “al 31 dicembre 2013, per una quota pari al 90,91 per cento del loro ammontare”;

m) al comma 33 le parole “successivamente, per una quota pari al 62,50 per cento del loro ammontare” sono sostituite dalle seguenti: “successivamente per una quota pari al 56,82 per cento del loro ammontare e quelli rilevati nel 2012 e nel 2013 per una quota pari al 90,91 per cento del loro ammontare.”.

82.  Alle disposizioni di cui al 81  si applicano, in quanto compatibili, i decreti del Ministro dell’economia e delle finanze 13 dicembre 2011.

83.  All’articolo 4, comma 2, del decreto legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, le parole “20 per cento” sono sostituite dalle seguenti: “22 per cento”.

84.  All’articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, le parole “20 per cento” sono sostituite dalle seguenti: “22 per cento”.

85. Le disposizioni dei commi da 81 a 84,  esplicano effetto a decorrere dal 1° gennaio 2014.

86. A decorrere dal 1 gennaio 2014 una quota non inferiore a 2.700 milioni di euro annui delle entrate derivanti dai giochi pubblici è destinata alle finalità della presente legge. Al fine di assicurare le predette risorse il Ministero dell’economia e finanze- Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato è autorizzato ad emanare , con propri decreti dirigenziali entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, disposizioni per introdurre nuove modalità dei giochi già esistenti compresi il Lotto e i giochi numerici a totalizzazione nazionale, modificare la misura del prelievo erariale unico attualmente applicato ed eventuali addizionali, nonché la percentuale del compenso per le attività di gestione ovvero per quella dei punti vendita.

87. Le dotazioni finanziarie iscritte nello Stato di previsione del Ministero della Difesa a legislazione vigente, per competenza e per cassa, per ciascuno degli anni del triennio 2014-2016, ivi inclusi i programmi di spesa relativi agli investimenti pluriennali per la difesa nazionale, sono accantonate e rese indisponibili su indicazione del Ministro della Difesa per un importo non inferiore a 2.500 milioni annui, per essere riassegnate all’entrata del Ministero dell’economia e finanze.

88.  A decorrere dall’anno 2014, l’imposta di bollo di cui all’articolo 19, comma 6, del Decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, in legge 22 dicembre 2011, n. 214 , si applica nella misura del 18 per mille.

89. A decorrere dal 1° gennaio 2014, per un periodo di tre anni, sugli importi lordi dei trattamenti pensionistici corrisposti da enti gestori di forme di previdenza obbligatoria è dovuto un contributo di solidarietà, da calcolare applicando le seguenti aliquote progressive:

a) da 1 fino a 6 volte il minimo: aliquota 0,1 per cento;

b) da 6 fino a 11 volte il minimo: aliquota 0,5 per cento

c) da 11 fino a 15 volte il minimo: aliquota 5 per cento

d) da 15 fino a 20 volte il minimo: aliquota 10 per cento

e) da 20 fino a 25 volte il minimo: aliquota 15 per cento

f) da 25 fino a 31 volte il minimo: aliquota 20 per cento

g) da 31 fino a 39 volte il minimo: aliquota 25 per cento

h) da 39 fino a 50 volte il minimo: aliquota 30 per cento

i) oltre 50 volte il minimo: aliquota 32 per cento.

Le somme derivanti dalla presente disposizione concorrono integralmente al finanziamento degli interventi previsti dal presente articolo.

91.  I partiti e i movimenti politici ai quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, è riconosciuto il finanziamento pubblico ai sensi della legge 6 luglio 2012, n. 96, e della legge 3 giugno 1999, n. 157, in relazione alle elezioni svoltesi anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, il cui termine di erogazione non è ancora scaduto alla data medesima, cessano dal diritto ad usufruirne a decorrere dall’esercizio finanziario in corso.

92. Sono abrogati:

a) gli articoli 1 e 3, commi dal secondo al sesto, della legge 18 novembre 1981, n. 659;

b) l’articolo 1 della legge 8 agosto 1985, n. 413;

c) gli articoli 9 e 9-bis, nonché l’articolo 12, comma 3, limitatamente alle parole: «dagli aventi diritto», l’articolo 15, commi 13, 14, limitatamente alle parole: «che non abbiano diritto ad usufruire del contributo per le spese elettorali», e 16, limitatamente al secondo periodo, e l’articolo 16 della legge 10 dicembre 1993, n. 515;

d) l’articolo 6 della legge 23 febbraio 1995, n. 43;

e) l’articolo 1, commi 1, 1-bis, 2, 3, 5, 5-bis, 6, con esclusione del secondo periodo, 7, 8, 9, 10, e gli articoli 2 e 3 della legge 3 giugno 1999, n. 157;

f) gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, commi da 8 a 21, e 10 della legge 6 luglio 2012, n. 96.

93. In considerazione della eccezionalità della situazione economica internazionale e tenuto conto delle esigenze prioritarie di raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica concordati in sede europea, all’articolo 11, comma 1, la lettera e) del Testo unico delle imposte sui redditi del 22 dicembre 1986 n. 917, è sostituita dalle seguenti:

“e) oltre 75.000 euro e fino a 100.000 euro, 43 per cento;

f)  oltre 100.000 euro, 45 per cento”.

94. 1. A decorrere dal 1°gennaio 2014 è istituita un’imposta progressiva sui grandi patrimoni mobiliari e immobiliari determinata e percepita dallo Stato. Per grandi patrimoni si intendono i patrimoni il cui valore complessivo è superiore a 1.500.000 euro. Per patrimoni mobiliari si intendono:

a) le automobili, le imbarcazioni e gli aeromobili di valore;

b) i titoli mobiliari, esclusi i titoli emessi dallo Stato italiano, quelli emessi dalle società quotate e le obbligazioni bancarie e assicurative.

95.  Sono esclusi gli immobili di proprietà di persone giuridiche che sono utilizzati dalle medesime ai soli fini dell’esercizio dell’attività imprenditoriale.

96. L’imposta di cui al comma 94 è dovuta dai soggetti proprietari o titolari di altro diritto reale,

persone fisiche o persone giuridiche, nelle seguenti misure:

1) per patrimoni superiori a 1.500.000 euro, lo 0,50 per cento;

2) per patrimoni superiori a 2.500.000 euro, lo 0,75 per cento;

3) per patrimoni superiori a 5.000.000 di euro, lo 0,85 per cento;

4) per patrimoni superiori a 10 milioni di euro, l’1,5 per cento;

5) per patrimoni superiori a 15 milioni di euro, il 3 per cento.

97.  Entro il 31 marzo 2012, l’Osservatorio del mercato immobiliare dell’Agenzia del territorio individua i valori dei patrimoni immobiliari.

98.  Il valore complessivo dei patrimoni immobiliari è calcolato sommando i valori determinati ai sensi dell’articolo 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, così come modificati dal  presente articolo .

99.  Dall’applicazione dell’imposta sono esclusi i fondi immobiliari e le società di costruzioni.

100.  L’imposta è versata in un’unica soluzione entro il 30 dicembre di ciascun anno. La somma da versare può essere rateizzata in rate trimestrali, previa autorizzazione dell’Agenzia delle entrate.

101.  A decorrere dal 1° gennaio 2014, i contributi di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 250 sono abrogati. Le risorse iscritte nel bilancio dello stato sono versate all’entrata del bilancio per essere riassegnate al Fondo di cui al  comma 4.

102.  A decorrere dal 1° gennaio 2014 tutte le risorse stanziate per il finanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga di cui all’articolo 2, commi 64, 65 e 66, della legge 28 giugno 2012, n. 92, sono destinate integralmente al Fondo per il reddito di cittadinanza.

103. A decorrere dal 1° gennaio 2014, le somme riferite alle scelte non espresse dai contribuenti della quota dell’otto per mille dell’imposta sul reddito delle persone fisiche ai sensi di quanto stabilito dall’articolo 47 della legge 20 maggio 1985, n.222, sono destinate integralmente al Fondo per il reddito di cittadinanza di cui al comma 4

Conseguentemente, apportare le seguenti modifiche:

A) All’articolo 6, al comma 19, apportare le seguenti modificazioni:

1)  dopo la lettera a), aggiungere le seguenti:

“a-bis) all’articolo 6, comma 8, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 93 per cento»;

a-ter) all’articolo 6, comma 9, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 93 per cento»;”

2) dopo la lettera b), aggiungere la seguente

“b-bis) all’articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 93 per cento»;”

B)     all’articolo 7, sopprimere il comma 7;

C)    All’articolo 9, sopprimere i commi 5, 9,13, 14, 22;

D)    All’articolo 10, comma 6, le parole “500 milioni” sono sostituite dalle seguenti: “650 milioni”;

E)     All’articolo 12, sopprimere il comma 4;

F)     Le dotazioni incluse nella Tabella A sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 50 milioni di euro a decorrere dal 2014;

G)    Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 200 milioni di euro  a decorrere dall’anno 2014.

Allegato 1

 

Calcolo del reddito di cittadinanza

Componenti nucleo familiare

Soglia di povertà del nucleo familiare per l’anno 2013

1

600

2

1.000

3

1.330

4

1.630

5

1.900

6

2.160

7

2.400

 

Allegato 2

 

Algoritmi per il calcolo del Reddito di Cittadinanza per il singolo beneficiario componente di un nucleo familiare

 

Caso 1

Tutti i componenti percepiscono un reddito inferiore al reddito di cittadinanza potenziale

Ni= numero dei componenti il nucleo familiare

Sp= Valore della soglia di povertà indicato dalla tabella di allegato 1

Ra, Rb, Rc,…Ri= redditi dei componenti del nucleo familiare

Rf= Reddito familiare dato dalla somma dei redditi dei componenti il nucleo familiare:

Rf= Ra+Rb+Rc+… Ri

Rcf=reddito di cittadinanza del nucleo familiare calcolato sulla base del reddito familiare e della tabella di allegato 1

Rcf= Sp-Rf

Rcx= Reddito di cittadinanza potenziale

Rcx=Sp/Ni

Rca, Rcb, Rcc,….Rci= reddito di cittadinanza del componente iesimo del nucleo familiare

Rci=Rcx-Ri

 

Caso 2

Uno dei componenti del nucleo familiare percepisce un reddito superiore al reddito di cittadinanza potenziale

Ni= numero dei componenti il nucleo familiare

Sp= Valore della soglia di povertà indicato dalla tabella di allegato 1

Ra, Rb, Rc,…Ri= redditi dei componenti del nucleo familiare

Rs= Reddito del componente del nucleo familiare che supera il reddito di cittadinanza potenziale del componente del nucleo familiare

Rf= Reddito familiare dato dalla somma dei redditi dei componenti il nucleo familiare:

Rf= Ra+Rb+Rc+Rs+… Ri

Rcf=reddito di cittadinanza del nucleo familiare calcolato sulla base del reddito familiare e della tabella di allegato 1

Rcf= Sp-Rf

Rcx= Reddito di cittadinanza potenziale

Rcx=Sp/Ni

Es=Extra reddito del componente che ha un reddito superiore al redditto di cittadinanza potenziale

Es=Rs-Rcx

Rca, Rcb, Rcc,= Redditi di cittadinanza riferiti ai componenti a, b, c del nucleo familiare

Rci= reddito di cittadinanza del componente iesimo del nucleo familiare

Rci=Rcx-(Ri+(Es/(N-1)))

Nel caso 2 il reddito di cittadinanza del componente iesimo del nucleo familiare che percepisce un reddito inferiore al reddito potenziale è dato dal reddito potenziale diminuito della somma del reddito del componente iesimo e dell’extra reddito del componente che supera il reddito potenziale ripartito tra gli altri familiari.

In tutti i casi il componente del nucleo familiare che percepisce un reddito superiore al reddito potenziale non percepisce alcun reddito di cittadinanza.

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Berlusconi: mio dovere continuare a restare in campo, per offrire una alternativa ai poteri non democratici – perché non eletti dal popolo – che loro sì irresponsabilmente vogliono mettere in ginocchio il nostro Paese

di Silvio Berlusconi

La stabilità di governo è un bene se si nutre di due cose: un governo capace di lavorare bene e una maggioranza unita sulle cose da fare e fondata sul rispetto reciproco.

Invece nelle ultime settimane abbiamo avuto un governo capace solo di rinviare, di proporre il blocco dell’Iva aumentando altre tasse, di tagliare l’Imu solo a metà per ricattare il Pdl e costringerlo a stare al governo, un governo prono rispetto ai diktat dei burocrati dell’Unione europea.

Abbiamo avuto il nostro maggior alleato, il PD, che si vergogna di stare in un governo “contro natura” e che per bocca di tutti i suoi esponenti di vertice annuncia l’intenzione di buttare fuori dal Parlamento il leader del partito alleato, violando la Costituzione. In questo modo assecondano gli istinti della loro base, nutrita da venti anni nell’odio contro di me e pensano di chiudere una partita che dura dal 1994.

Abbiamo pazientemente offerto soluzioni a ogni livello istituzionale per evitare di fare precipitare la situazione. Non ci hanno voluto ascoltare.

Per questo ho deciso di chiedere ai ministri PDL di dare le proprie dimissioni. So bene che è una scelta dura e impopolare. Ho previsto tutte le accuse che mi stanno rovesciando addosso in queste ore e anche lo sconcerto di parte del nostro elettorato, preoccupato giustamente della situazione economica e sociale.

A loro dico di non credere a coloro che da vent’anni hanno bloccato le nostre riforme per cercare di eliminarmi dalla scena politica. Sono gli stessi che oggi mi dicono di non anteporre me stesso al bene dell’Italia. Ciò non è mai stato in discussione per me e per la mia forza politica, in tutti questi anni.
Noi siamo quelli che negli anni Novanta hanno salvato i governi della sinistra quando non avevano maggioranza sulla politica estera. Noi siamo quelli che hanno voluto Monti, Bonino, Prodi in posizioni di vertice in Europa, perché italiani. Noi siamo quelli che non abbiamo mai lavorato all’estero contro il governo italiano quando eravamo all’opposizione. Noi siamo quelli che due anni fa hanno votato contro l’arresto di un senatore del PD, nello stesso giorno in cui loro votavano per far arrestare un nostro deputato, che fu peraltro scarcerato dopo alcune settimane. Noi siamo quelli che hanno voluto il governo Monti e il governo Letta, sperando potesse essere un governo di riforme e di pacificazione.

So e sappiamo distinguere il reale interesse dei cittadini. Per questo motivo, se il governo proporrà una legge di stabilità realmente utile all’Italia, noi la voteremo. Se bloccheranno l’aumento dell’Iva senza aumentare altre tasse noi lo voteremo. Se, come si sono impegnati a fare, taglieranno anche la seconda rata Imu, noi voteremo favorevolmente. Noi ci siamo e ci saremo su tutte le altre misure utili, come il rifinanziamento della cassa integrazione, delle missioni internazionali, il taglio del cuneo fiscale.

A chi mi chiede di farmi da parte e accettare con cristiana rassegnazione la mia sorte giudiziaria, presente e futura, dico con la mia consueta chiarezza che lo farei senza esitazione, se ciò fosse utile al Paese, se il mio sacrificio significasse una svolta positiva nei rapporti tra politica e “giustizia”.

Invece per come si sono messe le cose darei semplicemente il mio avallo a una situazione di democrazia dimezzata, dove non il popolo ma i magistrati politicizzati decidono chi deve governare, dove i governi sono fatti dai giornali-partito e dalle gazzette delle procure e le leggi riscritte a colpi di sentenze.

Non sono sceso in campo per questo; non ho messo a repentaglio una vita di lavoro, di successi e di sacrifici per lasciare in queste condizioni il mio Paese.
Per questo ritengo mio dovere continuare a restare in campo, per offrire una alternativa ai poteri non democratici – perchè non eletti dal popolo – che loro sì irresponsabilmente vogliono mettere in ginocchio il nostro Paese.
Silvio Berlusconi

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PISL, L’ASSESSORE MANCINI: “FIRMATE LE PRIME CONVENZIONI EROGHIAMO AI COMUNI OLTRE SEI MILIONI DI EURO”

“Con la firma di oggi delle prime convenzioni Pisl eroghiamo ai comuni oltre sei milioni di euro”. Lo ha annunciato l’assessore al Bilancio e alla Programmazione nazionale e comunitaria, Giacomo Mancini, che è intervenuto al Dipartimento regionale Programmazione, in via Molé a Catanzaro, in un incontro con i sindaci che ha dato il via alla sottoscrizione degli accordi relativi ai Progetti integrati di sviluppo locale. Oggi sono state siglate le prime settantacinque convenzioni, che coinvolgono sessantaquattro comuni, per un importo di 33 milioni 975 mila euro. Saranno così erogati i primi anticipi del venti per cento delle somme ammesse a finanziamento, per un totale di sei milioni 795 mila euro.

Hanno firmato oggi e avranno liquidate le prime risorse sessantaquattro comuni: venticinque del Cosentino (Aieta, Bianchi, Carolei, Carpanzano, Cassano allo Ionio, Cervicati, Civita, Cleto, Cropalati, Domanico, Malito, Marzi, Mottafollone, Nocara, Papasidero, Paterno Calabro, Plataci, San Cosmo Albanese, San Demetrio Corone, San Pietro in Amantea, Sangineto, Scala Coeli, Serra d’Aiello, Terranova da Sibari, Vaccarizzo Albanese), che riceveranno anticipazioni per un importo complessivo di due milioni 399 mila euro, su un totale di undici milioni 995 mila; undici del Crotonese (Belvedere di Spinello, Caccuri, Carfizzi, Castelsilano, Cotronei, Melissa, Mesoraca, Petilia Policastro, San Nicola dell’Alto, Scandale, Umbriatico), che riceveranno anticipazioni per un importo di un milione 347 mila euro, su un totale di sei milioni 733 mila; undici del Reggino (Bagaladi, Benestare, Bianco, Campo Calabro, Ciminà, Cosoleto, Ferruzzano, Fiumara, Melicuccà, Scido, Terranova Sappo Minulio), che riceveranno anticipazioni per un importo di un milione 204 mila euro, su un totale di sei milioni ventiduemila; dieci del Catanzarese (Amato, Davoli, Marcedusa, Martirano, Montauro, Nocera Terinese, Olivadi, Pentone, San Sostene, Torre di Ruggiero), che riceveranno anticipazioni per un importo di 981 mila euro, su un totale di quattro milioni 907 mila; sette del Vibonese (Brognaturo, Capistrano, Dasà, Pizzoni, Simbario, Vallelonga, Zaccanopoli), che riceveranno anticipazioni per un importo di 864 mila euro, su un totale di quattro milioni 319 mila.

Le risorse provengono dall’Asse 8 del Por Calabria Fesr 2007-2013 e riguardano i Pisl “Contrasto alla spopolamento” per un importo di 17 milioni 945 mila euro, “Qualità della vita” per otto milioni 130 mila euro, “Sistemi turistici” per 5 milioni 203 mila, “Borghi di eccellenza” per un milione 380 mila, e “Sistemi Produttivi” per un milione 317 mila.

“Oggi aggiungiamo un tassello molto importante – spiega l’assessore al Bilancio e alla Programmazione nazionale e comunitaria, Giacomo Mancini – per arrivare ormai a brevissimo all’erogazione di risorse considerevoli che superano i quattrocento milioni di euro, e realizzare così gli interventi previsti dalla Progettazione integrata di sviluppo locale. Abbiamo bruciato i tempi e velocizzato le procedure – aggiunge Mancini – e oggi arriviamo finalmente a tagliare il traguardo fondamentale per l’erogazione delle prime risorse, oltre sei milioni di euro, per le sessantaquattro amministrazioni locali che hanno siglato stamani settantacinque convenzioni. Prima della brevissima pausa estiva ne saranno firmate altre, e di conseguenza verranno erogate ulteriori anticipazioni. E’ un lavoro corale guidato dalla Regione e portato avanti dai Comuni – conclude l’assessore – che sta vedendo finalmente la luce. Oggi l’amministrazione guidata dal governatore Scopelliti dà una bella risposta alla Calabria e dimostra che la nostra terra, quando si rimbocca le maniche e lavora sodo, offre ai nostri concittadini risultati importanti”.

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