Per la copertura finanziaria necessaria (19 miliardi di euro l’anno) è prevista una patrimoniale sui grandi patrimoni sopra un milione e mezzo di euro e progressiva per i patrimoni via via più grossi. Tra gli obblighi del beneficiario quello di “accettare espressamente di essere avviato a un progetto individuale di inserimento o reinserimento nel mondo del lavoro“.
Ma la vera notizia è quella del modo in cui la legge viene presentata. Prima il testo viene messo a disposizione degli iscritti che ne possono apportare proposte di modifica, obiezioni e suggerimento. soltanto dopo il testo sarà depositato in parlamento. Quella per il reddito di cittadinanza non è la sola legge in discussione: sul blog si possono dare contributi anche alla proposta di legge per abolire i finanziamenti all’editoria.
Partecipare, dunque. Partecipare, partecipare. Per poi presentare un testo di legge, coordinato, integrato, modificato e obiettato dagli iscritti del movimento con un semplice click. Non male, come esempio di democrazia partecipata: certo meglio delle primarie a “tessere gonfiate” del PD (meno L) e le diatribe tra falchi e colombe del PDL per contendersi l’eredità di B., il pregiudicato. Per votare è sufficiente (ma necessaria) l’iscrizione al movimento almeno dal giugno 2013. Quindi, niente “iscrizioni” ad hoc solo per votare. Ecco quindi, anche per i non iscritti ancora al movimento, l’anteprima del testo di legge per il reddito di cittadinanza in discussione sul blog di Beppe nazionale e che, se approvata, contribuirebbe ad arginare la miseria dilagante di larghi strati della popolazione.
PROPOSTA DI LEGGE d’iniziativa parlamentare
Reddito di Cittadinanza
Art.1 (Finalità)
1. A partire dalla data di entrata in vigore della presente legge è istituito il Reddito di Cittadinanza in attuazione dei principi fondamentali sanciti dall’art. 34 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea nonché dei principi di cui agli articoli 2, 3, 4, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 38 della Costituzione.
2. Il Reddito di cittadinanza è finalizzato a contrastare la povertà, la disuguaglianza e l’esclusione sociale nonché a favorire la promozione delle condizioni che rendono effettivo il diritto al lavoro e alla formazione attraverso politiche finalizzate al sostegno economico e all’inserimento sociale di tutti i soggetti in pericolo di emarginazione nella società e nel mondo del lavoro.
3. Il Reddito di cittadinanza è istituito su tutto il territorio nazionale allo scopo di promuovere le condizioni che rendano effettivo il diritto al lavoro e alla sua libera scelta, all’istruzione, all’informazione, alla cultura sottraendo ogni individuo dall’ambito della precarietà al fine dell’ottenimento della redistribuzione della ricchezza e della salvaguardia della dignità della persona.
4. Per le finalità di cui al comma 1 è istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un apposito fondo, denominato “Fondo per il reddito di cittadinanza”. Il Fondo è alimentato mediante il versamento degli importi derivanti dalle maggiori entrate e dalle riduzioni di spesa di cui all’articolo 20.
Art. 2 (Definizioni)
1. Ai fini dell’accesso al reddito di cittadinanza di cui alla presente legge si intende per:
a) reddito di cittadinanza: l’insieme delle misure volte al sostegno al reddito per tutti i soggetti residenti sul territorio nazionale che hanno un reddito inferiore alla soglia di povertà come definita alla lettera d) al fine di garantire la pari dignità sociale e la partecipazione al progresso della nazione;
b) beneficiario: qualunque soggetto in possesso dei requisiti previsti dalla presente legge per il diritto del reddito di cittadinanza;
c) struttura informativa centralizzata: la rete informativa utilizzata per la condivisione e l’aggiornamento di undi cui alla presente legge;
d) soglia di povertà relativa: è il valore convenzionale calcolato dall’ISTAT che individua il valore di spesa per consumi al di sotto del quale una famiglia anche composta da un singolo soggetto, viene definita povera in termini relativi ossia in rapporto al livello economico medio di vita dell’ambiente o della nazione;
e) reddito familiare: è il reddito complessivo netto derivante da redditi percepiti in Italia o all’estero, anche sotto la forma di sostegno al reddito o che potranno essere percepiti sulla base di apposita documentazione nell’anno di presentazione della richiesta di reddito di cittadinanza da parte del richiedente e degli appartenenti al suo nucleo familiare;
f) nucleo familiare: il nucleo composto da richiedente, soggetti con i quali convive e soggetti considerati a suo carico. I soggetti con i quali convive il dichiarante sono coloro che risultano dallo Stato di famiglia. I coniugi appartengono sempre al medesimo nucleo familiare anche se residenti separatamente e non appartengono al medesimo nucleo familiare solo in caso di separazione giudiziale o omologazione della separazione consensuale, oppure quando uno dei coniugi è stato escluso dalla potestà sui figli. I figli minori che convivono con il proprio genitore fanno parte del nucleo familiare al quale appartiene il genitore stesso (caso di coniugi non conviventi). Per le famiglie che non sono comprese nella presente definizione si applica quanto previsto dal decreto legislativo del 1998 e dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 221 del 1999;
g) familiari a carico: sono i componenti del nucleo familiare minori degli anni diciotto o i maggiori di anni diciotto fino al compimento del venticinquesimo anno di età purché studenti in possesso o di regolare qualifica o diploma professionale riconosciuti e spendibili a livello nazionale e comunitario, in quanto compresi nell’apposito Repertorio nazionale condiviso tra Stato e Regioni con l’Accordo del 29 aprile 2010 o di un diploma di istruzione secondario di II grado utile per l’inserimento nel mondo del lavoro ovvero in corso di frequenza per l’acquisizione di uno dei predetti titoli o qualifiche ovvero iscritti al centro per l’impiego, nonché i figli affetti da disabilità tali da renderli non abili allo studio e/o al lavoro a prescindere dalla loro età;
h) fondo per il reddito di cittadinanza: è il fondo di cui all’articolo 1 comma 4 della presente legge istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali al fine di garantire l’erogazione dei benefici di cui, alla presente legge;
i) bilancio di competenze: è una metodologia di intervento e consulenza di processo in ambito lavorativo e nell’orientamento professionale per adulti. È un percorso volontario che mira a promuovere la riflessione e l’autoriconoscimento delle competenze acquisite nei diversi contesti di vita al fine di renderne possibile la trasferibilità e la spendibilità nella ridefinizione e riprogettazione del proprio percorso formativo-lavorativo;
l) salario minimo garantito: è la paga oraria minima che il datore di lavoro deve corrispondere
Art. 3 (Reddito di Cittadinanza e sua determinazione)
1. Il reddito di cittadinanza garantisce al beneficiario, qualora unico componente di nucleo familiare, il raggiungimento, anche tramite integrazione, di un reddito annuo netto pari a 7.200 euro stabilito in ordine alla soglia di povertà relativa, quantificata a partire dall’anno 2013 in 600 euro mensili netti.
2. Il reddito di cittadinanza garantisce al nucleo familiare il raggiungimento, anche tramite integrazione, di un reddito minimo in ordine alla soglia di povertà relativa quantificata a partire dall’anno 2013 secondo la tabella di cui all’Allegato 1 della presente legge.
3. La misura del reddito di cittadinanza di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo è fissata sulla base del livello di soglia di povertà relativa aggiornata ogni anno da ISTAT e in ogni caso non potrà essere inferiore al reddito annuo pari a 7.200 euro netti.
4. La misura del reddito di cittadinanza di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo, per il solo caso di lavoratori autonomi, viene calcolata con riferimento al reddito netto dell’anno precedente a quello di inoltro della richiesta, con previsione di successivo calcolo di compensazione, da effettuarsi non appena disponibili i dati reddituali relativi all’anno in corso. Nel caso in cui dal calcolo emerga che i redditi reali abbiano superato la soglia di povertà relativa individuale, il beneficiario restituisce l’eccedenza a partire dall’anno in cui il suo reddito supera del 100% il valore della predetta soglia. Nel caso in cui dal calcolo emerga che i redditi reali siano stati inferiori alla soglia di povertà relativa individuale, il beneficiario ha diritto a ricevere l’integrazione di quanto non percepito a partire dalla prima erogazione disponibile.
5. Ai fini dell’accesso al Reddito di Cittadinanza viene tenuto in considerazione il reddito familiare dichiarato al momento della richiesta secondo le modalità previste dalla presente legge.
6. Il richiedente, in caso di esito positivo delle verifiche svolte da parte delle strutture preposte, ha diritto a ricevere esclusivamente la quota di reddito di cittadinanza a lui spettante e calcolata secondo gli allegati 1 e 2 della presente legge.
7. A completamento della richiesta inoltrata da un componente di nucleo familiare con soggetti potenzialmente beneficiari, i medesimi componenti acquisiscono il diritto a ricevere l’erogazione diretta della quota a loro spettante, secondo i criteri stabiliti nella tabella di cui agli allegati 1 e 2 alla presente legge, esclusivamente tramite richiesta personale agli uffici competenti.
8. La quota parte di reddito di cittadinanza riferita ai figli minori a carico spetta in parti eguali a entrambi i genitori fatte salve diverse disposizioni dell’autorità giudiziaria.
Art.4 (Beneficiari e requisiti soggettivi e oggettivi per l’accesso al reddito di cittadinanza)
1. Hanno diritto a richiedere e percepire il reddito di cittadinanza tutti i soggetti che alla data di entrata in vigore della presente legge hanno compiuto i diciotto anni di età, sono residenti sul territorio nazionale, percepiscono un reddito netto annuo inferiore ad euro 7200 netti ovvero appartengono ad un nucleo familiare il cui reddito è inferiore ai valori indicati nella tabella di cui all’allegato 1 della presente legge e che sono compresi in una delle seguenti categorie:
a) soggetti in possesso di cittadinanza italiana;
b) soggetti aventi cittadinanza estera, residenti da almeno due anni in territorio italiano, che dimostrano di aver lavorato in Italia nell’ultimo biennio per un numero di ore pari o superiore a 1000 ovvero essere stati titolari di un reddito netto pari o superiore a 6000 euro complessivi percepiti nei due anni precedenti a quello della fruizione dei benefici di cui alla presente legge;
c) il Governo è delegato all’emanazione di un decreto che preveda la stipula di convenzioni con altri Stati al fine di verificare se i richiedenti siano attualmente beneficiari di altri redditi nei paesi di origine o, qualora di cittadinanza italiana, in paesi esteri.
2. Per i soggetti maggiori di anni diciotto fino al compimento del venticinquesimo anno di età costituisce requisito fondamentale essere in possesso di qualifica o diploma professionale, riconosciuti e utilizzabili a livello nazionale e dell’Unione Europea, compresi nell’apposito Repertorio nazionale dei titoli d’istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali, di cui all’articolo 6 del Decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, o di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado utile per l’inserimento nel mondo del lavoro ovvero la frequenza di un corso per il conseguimento di uno dei predetti titoli o qualifiche.
3. Nel caso di nucleo familiare con un unico componente che svolge attività, comprovata da attestazioni di frequenza, di studente a tempo pieno in modo esclusivo, il reddito di cittadinanza viene erogato solo nel caso in cui il nucleo familiare di provenienza sia al di sotto della soglia di povertà relativa di cui al comma 1 dell’art. 3 della presente legge.
Art. 5 (Strutture di gestione, controllo ed erogazione)
1. Ai fini dell’efficace svolgimento delle procedure di informatizzazione, gestione, controllo ed erogazione del reddito di cittadinanza, vengono attribuite le seguenti competenze:
a) le strutture dei centri per l’impiego hanno il compito di ricevere le domande di accesso al reddito di cittadinanza di cui alla presente legge. I centri per l’impiego gestiscono le procedure, coordinano le attività degli enti che partecipano allo svolgimento dei procedimenti, ne raccolgono i pareri per le parti di competenza e nel caso di esito positivo inviano all’Inps il parere favorevole all’erogazione del reddito di cittadinanza;
b) I comuni hanno il compito di favorire e supportare le procedure per l’accesso ai benefici di cui alla presente legge in particolare per i soggetti per i quali si renda necessario attivare percorsi di supporto ed inclusione sociale, per disabili gravi, per i soggetti pensionati con reddito inferiore alla soglia di cui all’articolo 2, comma 1, lettera d), della presente legge. In tali casi i servizi sociali laddove necessario possono procedere alla presentazione della richiesta ai centri per l’impiego competenti per territorio utilizzando la struttura informativa centralizzata;
c) le regioni hanno il compito di favorire, in coordinamento con i centri per l’impiego, i comuni e in accordo con i ministeri competenti per materia, le politiche attive del lavoro nonché la nascita di nuove realtà imprenditoriali, attraverso lo scambio di buone pratiche e incentivando iniziative fra i comuni anche consorziati tra loro. Le regioni attraverso l’Osservatorio del mercato del lavoro e delle politiche di welfare a livello regionale monitorano la distribuzione del reddito, la struttura della spesa sociale e forniscono le statistiche sulla possibile platea di beneficiari della presente legge;
d) l’INPS è ente competente per le attività di verifica e controllo dei dati dichiarati e provvede all’erogazione del reddito di cittadinanza a ciascun beneficiario previa valutazione positiva da parte del centro per l’impiego, per il tramite del fondo di cui all’articolo 1 comma 4 della presente legge. L’INPS altresì condivide con i centri per l’impiego i dati riguardanti l’erogazione di tutti i sussidi che ha in gestione;
e) l’Agenzia delle entrate nell’ambito delle proprie competenze esegue le verifiche e i controlli dei dati dichiarati dai richiedenti ai fini dell’erogazione del beneficio di cui alla presente legge;
f) le direzioni regionali e territoriali del lavoro per quanto attiene alle attività da esse esercitate alimentano la struttura informativa centralizzata con i dati in loro possesso;
g) le scuole di ogni ordine e grado forniscono ai centri per l’impiego ed ai comuni le informazioni relative all’assolvimento degli obblighi scolastici di cui all’art.18 comma 6 ed implementano i dati relativi alla certificazione delle competenze dei soggetti beneficiari tramite la Struttura informativa centralizzata;
h) le agenzie formative accreditate ai sensi: dell’Accordo Stato Regioni del 20/03/2008, dell’Accordo 131/2003 tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, il Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, dell’Accordo Stato Regioni 01 agosto 2002, del Decreto ministeriale (Mlps) 25 maggio 2001 n. 166, dell’Accordo Stato Regioni del 18 febbraio 2000, del Decreto legislativo 31 marzo 1998 n.112, Legge 24 giugno 1997 n. 196 forniscono ai centri per l’impiego ogni informazione in relazione alla programmazione dei corsi e dei percosi formativi e alla frequenza ai corsi ed ai percorsi formativi svolta dai cittadini ed implementano i dati relativi alla certificazione delle competenze dei soggetti tramite la Struttura informativa centralizzata;
i) le Università e gli istituti di alta formazione alimentano i dati relativi alla certificazione delle competenze dei cittadini tramite la Struttura informativa centralizzata.
2. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro del lavoro e delle politiche sociali emana un decreto, previo parere delle competenti commissioni parlamentari, al fine di stabilire le procedure di coordinamento tra gli enti di cui al comma 1 del presente articolo.
3. Con la presente legge, presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, è istituito l’Osservatorio nazionale del mercato del lavoro e delle politiche di Welfare.
L’Osservatorio nazionale del mercato del lavoro e delle politiche di Welfare, attraverso lo stretto scambio di informazioni con gli osservatori regionali, provinciali e i Comuni, ha il compito di analizzare l’evoluzione dei mercati dell’occupazione e delle politiche sociali, con particolare riferimento ai settori d’attività interessati al completamento della domanda di lavoro e offre un sistema di informazione sulle politiche sociali e occupazionali, con l’obiettivo di rendere funzionale il dispositivo della presente legge nonché gli altri strumenti offerti dall’ordinamento a tutela delle esigenze di carattere sociale ed occupazionale, altresì definisce, in accordo con il Ministero dell’Università, dell’Istruzione e della Ricerca, le linee guida per l’attuazione di politiche attive volte al raggiungimento dell’efficienza dei sistemi di istruzione e formazione.
Art. 6 (Struttura informativa centralizzata)
1. Le strutture di cui all’art. 5, ai fini della presente legge ed in ottemperanza alle disposizioni in materia di Agenda digitale europea, secondo le regole tecniche in materia di interoperabilità e scambio dati definite dal codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ampliano, implementano ed utilizzano, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, la Banca dati di cui al decreto legge 28 giugno 2013 n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99, nella quale confluiscono almeno: dati anagrafici del cittadino, stato di famiglia, certificazione isee, certificazione reddito al netto delle tasse riferito all’anno in corso, certificazione reddito di cittadinanza percepito, dati in possesso dell’inps, beni immobili di proprietà, competenze certificate del cittadino acquisite in ambito formale, non formale e informale, stato di frequenza scolastica dello studente.
2. I dirigenti delle strutture pubbliche o aziende speciali di enti pubblici, cui è conferito l’incarico di partecipare allo sviluppo della struttura informativa centralizzata di cui al presente articolo, hanno l’obbligo di riferire trimestralmente al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali lo stato di avanzamento dei lavori finalizzati al completamento della medesima struttura informativa centralizzata.
3. Tutti i soggetti identificati come soggetti abilitati secondo la legge n. 183 del 2010 e le note circolari del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali n.13/SEGR/000440 del 4 gennaio 2007 e n. 13/SEGR/0004746, compresi i datori di lavoro, hanno l’obbligo di registrarsi, entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, nella Banca dati di cui al decreto-legge 28 giugno 2013 n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99, e di trasmettere tutti i dati elaborati relativi agli utenti.
4. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è delegato ad emanare entro 30 giorni dall’approvazione della presente legge un decreto contenente disposizioni relative alla ottimizzazione dei processi funzionali alla realizzazione della struttura informativa centralizzata, prevedendo:
a) meccanismi sanzionatori a carico del personale dirigenziale competente per la cura dei procedimenti di realizzazione della Struttura informativa centralizzata di cui al comma 2 del presente articolo, che non abbia ottemperato, sulla base dei dati monitorati dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
b) meccanismi sanzionatori di carattere amministrativo per i soggetti identificati al comma 3 del presente articolo, da erogare in caso di inottemperanza agli obblighi previsti dal medesimo comma 3.
5. I dati personali elaborati ai fini della presente legge sono trattati ai sensi del codice di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003.
Art. 7 (Domanda di ammissione al Reddito di Cittadinanza)
1. Il soggetto interessato all’accesso ai benefici di cui alla presente legge inoltra domanda di ammissione alle strutture preposte territorialmente competenti, indicate all’articolo 5, comma 1, lettere a) e b), allegando:
a) copia dell’ISEE;
b) Autodichiarazione attestante i redditi percepiti e percepibili, nel corso dell’anno solare di presentazione della domanda, da parte di tutti i componenti il nucleo familiare, fatte salve le ipotesi di cui all’articolo 3, comma
2. La sussistenza delle condizioni di cui all’articolo 4 della presente legge è verificata e attestata dalle strutture preposte di cui all’articolo 5 secondo competenza attraverso la consultazione e l’implementazione della banca dati centralizzata di cui all’articolo 6 della presente legge.
3. Le strutture preposte all’accoglimento della domanda di cui all’articolo 5 possono riservarsi la facoltà di richiedere la documentazione inerente ai redditi percepiti e percepibili, nell’anno solare della presentazione della domanda, da parte di tutti i componenti il nucleo familiare.
4. Nel sito internet dei centri per l’impiego devono essere pubblicate le modalità per la presentazione della richiesta e i moduli semplificati.
Art. 8
(Durata del Beneficio)
1. Il reddito di cittadinanza viene erogato per il periodo durante il quale il beneficiario si trova in una delle condizioni previste all’articolo 4 della presente legge. Per il beneficiario maggiorenne in età non pensionabile, la continuità dell’erogazione del reddito di cittadinanza è subordinata al rispetto degli obblighi di cui ai successivi articoli 9 e 11.
Art. 9
(Obblighi del Beneficiario)
1. Il beneficiario in età non pensionabile deve fornire immediata disponibilità al lavoro presso i centri per l’impiego territorialmente competenti.
2. Il beneficiario, fornita la disponibilità di cui al comma 1 del presente articolo, deve entro sette giorni intraprendere il percorso di accompagnamento all’inserimento lavorativo tramite le strutture preposte alla presa in carico del soggetto indicate all’articolo 10 della presente legge.
3. I Beneficiari del reddito di cittadinanza hanno l’obbligo di comunicare tempestivamente agli enti preposti ogni variazione della situazione reddituale, lavorativa, familiare o patrimoniale che comporta la perdita del diritto a percepire il Reddito di Cittadinanza o che comporta la modifica dell’entità dell’ammontare del Reddito di Cittadinanza percepito e anche in costanza di diritto al beneficio è tenuto a rinnovare la domanda di ammissione annualmente.
4. In linea con il profilo professionale del beneficiario, con le competenze acquisite in ambito formale, non formale ed informale, nonché in base agli interessi ed alle propensioni emerse nel corso del colloquio sostenuto presso il centro per l’impiego di cui al successivo articolo 10, il beneficiario è obbligato ad offrire la propria disponibilità, per l’espletamento di attività utili alla collettività da svolgere presso il comune di residenza che istituisce progetti ai predetti fini compatibilmente, nel caso di disabili e anziani, con le loro capacità.
5. I comuni entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge devono attivare tutte le procedure amministrative utili per l’istituzione dei progetti di cui al comma 4.
6. Il beneficiario in riferimento alle attività di cui al comma 4 è tenuto a mettere a disposizione della collettività un minimo di quattro ore settimanali da ritenersi esclusivamente prestate a titolo di volontariato.
7. Gli obblighi di cui al comma 2 vengono attestati dal comune che provvede ad aggiornare la Banca dati centralizzata.
8. Gli obblighi di cui al comma 2 sono subordinati all’attivazione di progetti da parte dei comuni interessati.
Art. 10
(Attività dei Centri per l’impiego ed inserimento lavorativo dei beneficiari)
1. I centri per l’impiego, ai fini dell’inserimento lavorativo, hanno il compito della presa in carico dei soggetti beneficiari del reddito di cittadinanza di cui alla presente legge ed erogano servizi ai fini dell’accompagnamento all’inserimento lavorativo, altresì provvedono nel corso del primo anno dall’entrata in vigore della presente legge, a forme di pubblicizzazione del diritto ai benefici del reddito di cittadinanza, attraverso l’invio di comunicazioni a mezzo posta o PEC, presso le residenze dei potenziali beneficiari.
2. I centri per l’impiego cooperano con le regioni, i comuni e l’Agenzia del demanio, ciascuno con le proprie risorse, al fine di promuovere la nascita di nuove attività imprenditoriali in relazione alle caratteristiche produttive, commerciali, economiche del territorio, nell’ottica dell’inserimento lavorativo dei beneficiari di cui alla presente legge.
3. Al fine di favorire la nascita di attività imprenditoriali di cui al comma 2 e nell’ottica dello sviluppo occupazionale nei settori innovativi, all’articolo 58, dopo il comma 1, del decreto-legge del 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133, è inserito il seguente:
<<1.bis) È riservata una quota del 10 per cento del totale dei beni immobiliari di cui al comma 1, da destinare a progetti di sviluppo di “start-up innovative” di cui all’articolo 25, comma 2, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 e da destinare a progetti di sviluppo di “incubatori certificati” di cui all’articolo 25, comma 5, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.>>.
4. Le attività di cui al comma 1 possono essere altresì svolte dalle agenzie di intermediazione del lavoro di cui al decreto legislativo 10 settembre 2003 n. 273.
5. Le agenzie di cui al comma 4 oltre a tutte le agenzie per il lavoro di cui al decreto Legislativo 10 settembre 2003, n. 276, pur escluse dalla possibilità di prendere in carico il soggetto, sono tenute a inserire i dati in loro possesso nella banca dati di cui all’articolo 6 della presente legge.
6. I centri per l’impiego, nonché le agenzie di intermediazione, in relazione ai servizi erogati di cui al comma 1 del presente articolo, tenendo conto delle competenze acquisite in ambito formale, non formale e informale, delle capacità fisiche, delle disabilità nonchè di mansioni precedentemente svolte, procurano al beneficiario proposte di lavoro.
7. Tutte le Agenzie di cui al presente articolo, devono individuare, attraverso la Struttura informativa centralizzata, le candidature idonee a ricoprire le posizioni lavorative per le quali hanno ricevuto incarico da parte dei loro committenti.
8. Le Agenzie formative accreditate hanno il compito di fornire una formazione mirata, orientata verso quei settori in cui è maggiore la richiesta di lavoro qualificato, in linea con le indicazioni degli osservatori regionali e nazionali del mercato del lavoro e delle politiche di Welfare. Le Agenzie formative accreditate devono garantire che almeno il 10% degli iscritti ai corsi che abbiano conseguito il titolo, trovino assunzione. Ai predetti fini formativi e di inserimento al lavoro, l’Osservatorio nazionale del mercato del lavoro e delle politiche di Welfare di cui all’articolo 5, comma 1, lettera h), della presente legge ha il compito di verificare e monitorare le attività delle agenzie formative e provvede ad inibire l’assegnazione di nuovi finanziamenti pubblici alle Agenzie formative accreditate, per l’anno successivo, nel caso di mancato inserimento al lavoro della quota minima del 10% degli iscritti che conseguono il titolo.
Art. 11
(Obblighi del beneficiario in relazione all’inserimento lavorativo)
1. Il beneficiario, in età non pensionabile ed abile al lavoro, fatte salve le previsioni di cui alla legge n.68 del 1999, in relazione alle proprie capacità è tenuto, pena la perdita del beneficio, a:
a) fornire disponibilità al lavoro presso i centri per l’impiego territorialmente competenti:
b) sottoporsi al colloquio di orientamento di cui all’articolo 3 del decreto legislativo n. 181 del 2000 e successive modificazioni:
c) accettare espressamente di essere avviato a un progetto individuale di inserimento o reinserimento nel mondo del lavoro;
d) seguire il percorso di bilancio delle competenze previsto nonché redigere, col supporto dell’operatore addetto, il piano di azione individuale funzionale all’inserimento lavorativo;
e) svolgere con continuità un’azione di ricerca attiva del lavoro, secondo le modalità definite con i servizi competenti;
f) accettare espressamente, nel caso di individuazione di carenze professionali o di riconoscimento di specifiche propensioni, qualora rilevate dall’ente preposto durante il colloquio di orientamento ed il percorso di bilancio delle competenze, di essere avviato e completare corsi di riqualificazione professionale o formazione professionale da ritenersi obbligatori ai fini della presente legge con esclusione dei casi di comprovata impossibilità derivante da cause di forza maggiore;
g) sostenere colloqui ovvero prove di selezione per attività lavorative attinenti alle competenze certificate;
h) partecipare attivamente alla ricerca del lavoro e recarsi con cadenza periodica, pari a una volta a settimana, presso il centro per l’impiego o l’Agenzia che lo ha preso in carico
Art. 12
(Cause di decadenza del beneficio in relazione all’inserimento lavorativo)
1. Il beneficiario in età non pensionabile ed abile al lavoro o qualora disabile in relazione alle proprie capacità, perde il diritto all’erogazione del reddito di cittadinanza al verificarsi di una delle seguenti condizioni:
a) non ottempera agli obblighi di cui all’articolo 11 della presente legge;
b) sostiene più di tre colloqui di selezione con palese volontà di ottenere esito negativo, accertata e dichiarata dal responsabile del centro per l’impiego;
c) rifiuta nell’arco di tempo riferito al periodo di disoccupazione, più di tre proposte di impiego ritenute congrue ai sensi del comma seguente, ottenute grazie ai colloqui avvenuti tramite il centro per l’impiego o le strutture preposte di cui agli articoli 5 e 10;
d) qualora a seguito di impiego o reimpiego receda senza giusta causa dal contratto di lavoro, per due volte nel corso dell’anno solare;
e) qualora non ottemperi agli obblighi di cui all’articolo 9 comma 6 della presente legge se in presenza di progetti già avviati dai Comuni.
2. Ai fini della presente legge è considerata congrua la proposta di lavoro di cui al precedente comma se munita dei seguenti requisiti:
a) è attinente alle propensioni, agli interessi e alle competenze acquisite dal beneficiario in ambito formale, non formale e informale, certificate nel corso del colloquio di orientamento e nel percorso di bilancio delle competenze dagli Enti preposti di cui all’articolo 10 della presente legge;
b) la retribuzione oraria è pari a un importo maggiore o uguale all’ottanta per cento rispetto a quella delle mansioni di provenienza e comunque non inferiore a quanto previsto dal contratto collettivo nazionale di riferimento e in stretta osservanza di quanto previsto all’articolo 19 della presente legge;
c) fatte salve espresse volontà del richiedente la sede del luogo di lavoro non dista oltre 50 chilometri dalla residenza del soggetto interessato e il luogo di lavoro è raggiungibile con i mezzi pubblici in un arco di tempo non superiore ad ottanta minuti.
3. I lavoratori disabili iscritti nell’elenco di cui all’art. 8 della legge 12 Marzo 1999, n. 68, sono soggetti alle disposizioni previste dalla medesima legge nonché alle norme in materia di verifica e di accertamento dello stato di disoccupazione.
4. Sono esentate dall’obbligo della ricerca del lavoro e dagli obblighi di cui all’art. 11 della presente legge le madri fino al compimento del terzo anno di età dei figli ovvero in alternativa i padri su specifica richiesta o comunque nel caso di nucleo familiare monoparentale.
5. Ai fini della presente Legge la partecipazione del Beneficiario del reddito di cittadinanza, a progetti imprenditoriali promossi dal centro per l’impiego territorialmente competente ai sensi del comma 2 articolo 10 della presente legge, è da considerarsi alternativa ed equivalente all’assolvimento degli obblighi di formazione di cui all’articolo 11, lettera f).
Art. 13
(Diritto all’abitazione)
1. Lo Stato, le regioni e i comuni riconoscono ad ogni cittadino il diritto all’abitazione quale bene primario collegato alla personalità e annoverato tra i diritti fondamentali della persona tutelati dall’art. 11 del Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali recepito con legge n. 881 del 1977, dall’articolo 2 della Costituzione e dalla Carta sociale europea, sia per l’accesso all’alloggio che nel sostegno al pagamento dei canoni di locazione.
2. I beneficiari del reddito di cittadinanza non proprietari di immobili ad uso abitativo e locatari dell’abitazione principale, non percettori di altre agevolazioni per l’abitazione, hanno diritto a ricevere l’agevolazione di cui al fondo nazionale di sostegno per l’accesso al contributo per le locazioni di cui all’articolo 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, maggiorata del 20 per cento.
3. Al fine del presente articolo, per i beneficiari del reddito di cittadinanza, il fondo di cui al comma 2 del presente articolo è aumentato di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014-2016 . All’onere si provvede mediante le maggiori risorse di cui agli articoli 20 e 21.
Art. 14
(Misure integrative del reddito di cittadinanza)
1. Ai fini di cui all’articolo 1 della presente legge nonché con l’obiettivo di applicare le normative di riferimento in modo omogeneo su tutto il territorio nazionale, i comuni anche riuniti in consorzi e le regioni erogano, compatibilmente alle loro risorse e nei limiti concessi dal Patto di Stabilità, servizi integrativi a supporto dei beneficiari del reddito di cittadinanza e forniscono:
a) sostegno alla scolarità nella fascia d’obbligo, in particolare per acquisto di libri di testo;
b) sostegno all’istruzione ed alla formazione dei giovani con particolare riferimento alla concessione di agevolazioni per l’acquisto di libri di testo ed il pagamento di tasse scolastiche ed universitarie;
c) sostegno per l’accesso ai servizi sociali e socio-sanitari;
d) misure di sostegno alla formazione e incentivi all’occupazione;
e) misure di sostegno all’uso dei trasporti pubblici locali;
f) misure volte a favorire il diletto attraverso la concessione di benefici per la fruizione di rappresentazioni culturali.
2. Al fine di coniugare gli obiettivi di efficacia della presente legge e sostenere la diversificazione dei benefici offerti, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministero delle attività produttive e il Ministero dell’economia e delle finanze, emana entro tre mesi dall’entrata in vigore della presente legge un decreto contenente misure volte a fornire agevolazioni per i costi utenze di gas, acqua, elettricità e telefonia fissa attraverso la determinazione di relative tariffe sociali per i beneficiari della presente legge.
Art. 15
(Misure a tutela delle persone senza tetto o senza fissa dimora)
1. Al fine di promuovere l’accesso ai benefici di cui alla presente legge, i comuni anche riuniti in consorzi in coordinamento con i centri per l’impiego, elaborano annualmente programmi di divulgazione e relativa assistenza in favore delle persone senza tetto o senza fissa dimora.
2. Al fine di monitorare l’attuazione del presente articolo i comuni anche riuniti in consorzi comunicano semestralmente al ministero del lavoro e delle politiche sociali lo stato di attuazione dei programmi di cui al comma 1 del presente articolo ed i relativi risultati conseguiti.
3. Entro trenta giorni dall’approvazione della presente legge il Ministero del lavoro e delle politiche sociali emana un regolamento contenente la modulistica per le comunicazioni di cui al comma 2 del presente articolo.
Art. 16
(Erogazione)
1. Il reddito di cittadinanza è erogato dall’INPS ed è riscosso: presso gli uffici postali in contanti allo sportello, con accredito sul proprio conto corrente postale, su conto di deposito a risparmio o con accredito su carta prepagata, tenuto conto delle esigenze del beneficiario.
2. Ferma restando la competenza della sede dell’INPS, nel cui ambito territoriale il beneficiario è residente, il pagamento può essere richiesto presso ciascun ufficio pagatore sul territorio nazionale.
Art. 17
(Incentivi)
1. Al fine di agevolare la fiscalità generale l’importo mensile del reddito di cittadinanza è incrementato del 5 percento per i beneficiari che accettano di ricevere l’erogazione su carta prepagata e che utilizzano almeno il 70 per cento dell’importo della mensilità precedente in acquisti effettuati tramite la medesima carta prepagata.
2. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze stipulano una convenzione con la società Poste italiane e con l’INPS finalizzata all’erogazione del reddito di cittadinanza tramite una carta prepagata gratuita di uso corrente, e alla predisposizione di uno strumento automatico utile a rilevare mensilmente l’ammontare della spesa effettuata tramite carta prepagata ai fini dell’erogazione degli incentivi di cui al comma 1 del presente articolo.
3. Al fine di promuovere l’emersione del lavoro irregolare, il beneficiario che segnala alla direzione territoriale del lavoro una eventuale, propria prestazione lavorativa pregressa, e irregolare, a seguito di relativo accertamento da parte dalle autorità ispettive competenti, riceve una maggiorazione del reddito di cittadinanza nella misura del 5 per cento.
4. Al fine di promuovere forme di occupazione stabile e in attesa dell’adozione di ulteriori misure è istituito un incentivo per i datori di lavoro che assumono, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, lavoratori beneficiari della presente legge.
5. Le assunzioni di cui al comma 4 devono comportare un incremento occupazionale netto per ogni singola azienda beneficiaria dell’incentivo.
6. L’incentivo mensile e’ pari al reddito di cittadinanza percepito dal beneficiario al momento dell’assunzione e non può superare a 600 euro mensili, corrisposti al datore di lavoro unicamente mediante conguaglio nelle denunce contributive mensili del periodo di riferimento, fatte salve le regole vigenti per il versamento dei contributi in agricoltura.
7. L’incentivo di cui al comma 4 ha un durata massima di dodici mesi.
8. L’incremento occupazionale di cui al comma 5 e’ calcolato sulla base della differenza tra il numero dei lavoratori rilevato in ciascun mese e il numero dei lavoratori mediamente occupati nei dodici mesi precedenti all’assunzione. I dipendenti con contratto di lavoro a tempo parziale sono ponderati in base al rapporto tra le ore pattuite e l’orario normale di lavoro dei lavoratori a tempo pieno.
9. L’incremento della base occupazionale va considerato al netto delle diminuzioni occupazionali verificatesi in società controllate o collegate ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, al medesimo soggetto titolare.
Art. 18
(Verifiche della fruibilità del Reddito di Cittadinanza e sanzioni)
1. L’accesso al reddito di cittadinanza è condizionato ad accertamento fiscale. Al predetto fine INPS e Agenzia delle entrate, sulla base di appositi controlli automatici, individuano l’esistenza di omissioni ovvero difformità dei dati dichiarati rispetto agli elementi conoscitivi in possesso dei rispettivi sistemi informativi e provvedono alle relative comunicazioni al Centro per l’impiego territorialmente competente.
2. Il beneficiario che rilascia dichiarazioni mendaci, perde definitivamente il diritto al reddito di cittadinanza ed è tenuto altresì al rimborso di quanto percepito alla data della perdita del beneficio medesimo.
3. L’inosservanza degli obblighi di cui all’articolo 9, comma 3, qualora relativi ad un incremento della capacità reddituale, a seguito di seconda omessa tempestiva comunicazione, comporta la perdita di ogni beneficio di cui alla presente legge.
4. Il termine per la segnalazione di cui al comma 3 è fissato in giorni trenta dall’effettivo incremento reddituale.
5. Il beneficiario del reddito di cittadinanza che svolge contemporaneamente attività di lavoro irregolare perde il diritto al beneficio per sempre ed è tenuto altresì al rimborso di quanto percepito alla data della perdita del beneficio medesimo.
6. In caso di erogazione del reddito di cittadinanza, la mancata frequenza ai percorsi scolastici da parte del figlio minore a carico del beneficiario, comporta una riduzione della quota parte di reddito di cittadinanza riferita al minore a carico per ciascun figlio in dispersione scolastica. In caso di primo richiamo la riduzione sarà pari al 30 per cento ovvero al 50 per cento in caso di secondo richiamo ovvero alla perdita del beneficio in caso di terzo richiamo.
Art. 19
(Salario minimo garantito)
1. In adempimento dei principi sanciti dall’articolo 36 della Costituzione nonché dell’articolo 1 della presente legge, al fine di integrare le relative misure in favore di tutti i cittadini, è istituito il salario minimo garantito
2. Fatte salve disposizioni di maggior favore previste dalla contrattazione collettiva nazionale la retribuzione oraria lorda applicabile a tutti i rapporti aventi per oggetto una prestazione lavorativa, non può essere inferiore a 9 euro.
Art. 20
(Coperture)
80. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, fissati nella misura massima annua di 19.000 milioni di euro a decorrere dal 2014, si provvede con le maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 81 e seguenti.
81. All’articolo 2 del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 6, le parole “20 per cento” sono sostituite dalle seguenti: “22 per cento”;
b) ai commi 9, 10, 11 e 12, le parole “1° gennaio 2012” sono sostituite dalle seguenti; “1° gennaio 2014”;
c) al comma 13, lettera a), numeri 1) e 3), le parole “20 per cento” sono sostituite dalle seguenti: “22 per cento”;
d) al comma 19, lettere a), b) e c) numero 3), le parole “62,5 per cento” sono sostituite dalle seguenti: “56,82 per cento”;
e) al comma 26, le parole “31 dicembre 2011” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2013”;
f) al comma 27:
1. nel primo periodo sono aggiunte le seguenti parole: “e l’aliquota del 20 per cento sulla parte di redditi riferita al periodo intercorrente tra il 1° gennaio 2012 e il 31 dicembre 2013” e dopo il primo periodo è inserito il seguente: “Ai contratti sottoscritti fino al 31 dicembre 2013 l’aliquota del 20 per cento si applica ai redditi di cui al primo periodo riferiti al periodo intercorrente tra il 1° gennaio 2012 e il 31 dicembre 2013”.
2. nell’ultimo periodo, le parole “precedente periodo” sono sostituite dalle seguenti: “precedenti periodi”;
g) il comma 28 è sostituito dal seguente: <
1. per una quota pari al 56,82 per cento, se sono realizzate fino alla data del 31 dicembre 2011 (e le plusvalenze e gli altri redditi diversi sono realizzati fino alla data del 31 dicembre 2013);
2. per una quota pari al 90,91 per cento, se sono realizzate dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2013 (e le plusvalenze e gli altri redditi diversi sono realizzati successivamente al 31 dicembre 2013).
Restano fermi i limiti temporali di deduzione previsti dagli articoli 68, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e 6, comma 5, del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.>>;
h) al comma 29, le parole “1° gennaio 2012” e le parole “31 dicembre 2011” sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: “1° gennaio 2014”, “31 dicembre 2013”;
i) ai commi 30 e 31, le parole “31 marzo 2012” e le parole “16 maggio 2012” sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: “31 marzo 2014”, “16 maggio 2014”;
l) al comma 32, le parole “al 31 dicembre 2012, per una quota pari al 62,5 per cento del loro ammontare” sono sostituite dalle seguenti: “al 31 dicembre 2013, per una quota pari al 90,91 per cento del loro ammontare”;
m) al comma 33 le parole “successivamente, per una quota pari al 62,50 per cento del loro ammontare” sono sostituite dalle seguenti: “successivamente per una quota pari al 56,82 per cento del loro ammontare e quelli rilevati nel 2012 e nel 2013 per una quota pari al 90,91 per cento del loro ammontare.”.
82. Alle disposizioni di cui al 81 si applicano, in quanto compatibili, i decreti del Ministro dell’economia e delle finanze 13 dicembre 2011.
83. All’articolo 4, comma 2, del decreto legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, le parole “20 per cento” sono sostituite dalle seguenti: “22 per cento”.
84. All’articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, le parole “20 per cento” sono sostituite dalle seguenti: “22 per cento”.
85. Le disposizioni dei commi da 81 a 84, esplicano effetto a decorrere dal 1° gennaio 2014.
86. A decorrere dal 1 gennaio 2014 una quota non inferiore a 2.700 milioni di euro annui delle entrate derivanti dai giochi pubblici è destinata alle finalità della presente legge. Al fine di assicurare le predette risorse il Ministero dell’economia e finanze- Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato è autorizzato ad emanare , con propri decreti dirigenziali entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, disposizioni per introdurre nuove modalità dei giochi già esistenti compresi il Lotto e i giochi numerici a totalizzazione nazionale, modificare la misura del prelievo erariale unico attualmente applicato ed eventuali addizionali, nonché la percentuale del compenso per le attività di gestione ovvero per quella dei punti vendita.
87. Le dotazioni finanziarie iscritte nello Stato di previsione del Ministero della Difesa a legislazione vigente, per competenza e per cassa, per ciascuno degli anni del triennio 2014-2016, ivi inclusi i programmi di spesa relativi agli investimenti pluriennali per la difesa nazionale, sono accantonate e rese indisponibili su indicazione del Ministro della Difesa per un importo non inferiore a 2.500 milioni annui, per essere riassegnate all’entrata del Ministero dell’economia e finanze.
88. A decorrere dall’anno 2014, l’imposta di bollo di cui all’articolo 19, comma 6, del Decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, in legge 22 dicembre 2011, n. 214 , si applica nella misura del 18 per mille.
89. A decorrere dal 1° gennaio 2014, per un periodo di tre anni, sugli importi lordi dei trattamenti pensionistici corrisposti da enti gestori di forme di previdenza obbligatoria è dovuto un contributo di solidarietà, da calcolare applicando le seguenti aliquote progressive:
a) da 1 fino a 6 volte il minimo: aliquota 0,1 per cento;
b) da 6 fino a 11 volte il minimo: aliquota 0,5 per cento
c) da 11 fino a 15 volte il minimo: aliquota 5 per cento
d) da 15 fino a 20 volte il minimo: aliquota 10 per cento
e) da 20 fino a 25 volte il minimo: aliquota 15 per cento
f) da 25 fino a 31 volte il minimo: aliquota 20 per cento
g) da 31 fino a 39 volte il minimo: aliquota 25 per cento
h) da 39 fino a 50 volte il minimo: aliquota 30 per cento
i) oltre 50 volte il minimo: aliquota 32 per cento.
Le somme derivanti dalla presente disposizione concorrono integralmente al finanziamento degli interventi previsti dal presente articolo.
91. I partiti e i movimenti politici ai quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, è riconosciuto il finanziamento pubblico ai sensi della legge 6 luglio 2012, n. 96, e della legge 3 giugno 1999, n. 157, in relazione alle elezioni svoltesi anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, il cui termine di erogazione non è ancora scaduto alla data medesima, cessano dal diritto ad usufruirne a decorrere dall’esercizio finanziario in corso.
92. Sono abrogati:
a) gli articoli 1 e 3, commi dal secondo al sesto, della legge 18 novembre 1981, n. 659;
b) l’articolo 1 della legge 8 agosto 1985, n. 413;
c) gli articoli 9 e 9-bis, nonché l’articolo 12, comma 3, limitatamente alle parole: «dagli aventi diritto», l’articolo 15, commi 13, 14, limitatamente alle parole: «che non abbiano diritto ad usufruire del contributo per le spese elettorali», e 16, limitatamente al secondo periodo, e l’articolo 16 della legge 10 dicembre 1993, n. 515;
d) l’articolo 6 della legge 23 febbraio 1995, n. 43;
e) l’articolo 1, commi 1, 1-bis, 2, 3, 5, 5-bis, 6, con esclusione del secondo periodo, 7, 8, 9, 10, e gli articoli 2 e 3 della legge 3 giugno 1999, n. 157;
f) gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, commi da 8 a 21, e 10 della legge 6 luglio 2012, n. 96.
93. In considerazione della eccezionalità della situazione economica internazionale e tenuto conto delle esigenze prioritarie di raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica concordati in sede europea, all’articolo 11, comma 1, la lettera e) del Testo unico delle imposte sui redditi del 22 dicembre 1986 n. 917, è sostituita dalle seguenti:
“e) oltre 75.000 euro e fino a 100.000 euro, 43 per cento;
f) oltre 100.000 euro, 45 per cento”.
94. 1. A decorrere dal 1°gennaio 2014 è istituita un’imposta progressiva sui grandi patrimoni mobiliari e immobiliari determinata e percepita dallo Stato. Per grandi patrimoni si intendono i patrimoni il cui valore complessivo è superiore a 1.500.000 euro. Per patrimoni mobiliari si intendono:
a) le automobili, le imbarcazioni e gli aeromobili di valore;
b) i titoli mobiliari, esclusi i titoli emessi dallo Stato italiano, quelli emessi dalle società quotate e le obbligazioni bancarie e assicurative.
95. Sono esclusi gli immobili di proprietà di persone giuridiche che sono utilizzati dalle medesime ai soli fini dell’esercizio dell’attività imprenditoriale.
96. L’imposta di cui al comma 94 è dovuta dai soggetti proprietari o titolari di altro diritto reale,
persone fisiche o persone giuridiche, nelle seguenti misure:
1) per patrimoni superiori a 1.500.000 euro, lo 0,50 per cento;
2) per patrimoni superiori a 2.500.000 euro, lo 0,75 per cento;
3) per patrimoni superiori a 5.000.000 di euro, lo 0,85 per cento;
4) per patrimoni superiori a 10 milioni di euro, l’1,5 per cento;
5) per patrimoni superiori a 15 milioni di euro, il 3 per cento.
97. Entro il 31 marzo 2012, l’Osservatorio del mercato immobiliare dell’Agenzia del territorio individua i valori dei patrimoni immobiliari.
98. Il valore complessivo dei patrimoni immobiliari è calcolato sommando i valori determinati ai sensi dell’articolo 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, così come modificati dal presente articolo .
99. Dall’applicazione dell’imposta sono esclusi i fondi immobiliari e le società di costruzioni.
100. L’imposta è versata in un’unica soluzione entro il 30 dicembre di ciascun anno. La somma da versare può essere rateizzata in rate trimestrali, previa autorizzazione dell’Agenzia delle entrate.
101. A decorrere dal 1° gennaio 2014, i contributi di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 250 sono abrogati. Le risorse iscritte nel bilancio dello stato sono versate all’entrata del bilancio per essere riassegnate al Fondo di cui al comma 4.
102. A decorrere dal 1° gennaio 2014 tutte le risorse stanziate per il finanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga di cui all’articolo 2, commi 64, 65 e 66, della legge 28 giugno 2012, n. 92, sono destinate integralmente al Fondo per il reddito di cittadinanza.
103. A decorrere dal 1° gennaio 2014, le somme riferite alle scelte non espresse dai contribuenti della quota dell’otto per mille dell’imposta sul reddito delle persone fisiche ai sensi di quanto stabilito dall’articolo 47 della legge 20 maggio 1985, n.222, sono destinate integralmente al Fondo per il reddito di cittadinanza di cui al comma 4
Conseguentemente, apportare le seguenti modifiche:
A) All’articolo 6, al comma 19, apportare le seguenti modificazioni:
1) dopo la lettera a), aggiungere le seguenti:
“a-bis) all’articolo 6, comma 8, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 93 per cento»;
a-ter) all’articolo 6, comma 9, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 93 per cento»;”
2) dopo la lettera b), aggiungere la seguente
“b-bis) all’articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 93 per cento»;”
B) all’articolo 7, sopprimere il comma 7;
C) All’articolo 9, sopprimere i commi 5, 9,13, 14, 22;
D) All’articolo 10, comma 6, le parole “500 milioni” sono sostituite dalle seguenti: “650 milioni”;
E) All’articolo 12, sopprimere il comma 4;
F) Le dotazioni incluse nella Tabella A sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 50 milioni di euro a decorrere dal 2014;
G) Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 200 milioni di euro a decorrere dall’anno 2014.
Allegato 1
Calcolo del reddito di cittadinanza | |||
Componenti nucleo familiare |
Soglia di povertà del nucleo familiare per l’anno 2013 |
||
1 |
600 |
||
2 |
1.000 |
||
3 |
1.330 |
||
4 |
1.630 |
||
5 |
1.900 |
||
6 |
2.160 |
||
7 |
2.400 |
||
Allegato 2
Algoritmi per il calcolo del Reddito di Cittadinanza per il singolo beneficiario componente di un nucleo familiare
Caso 1
Tutti i componenti percepiscono un reddito inferiore al reddito di cittadinanza potenziale
Ni= numero dei componenti il nucleo familiare
Sp= Valore della soglia di povertà indicato dalla tabella di allegato 1
Ra, Rb, Rc,…Ri= redditi dei componenti del nucleo familiare
Rf= Reddito familiare dato dalla somma dei redditi dei componenti il nucleo familiare:
Rf= Ra+Rb+Rc+… Ri
Rcf=reddito di cittadinanza del nucleo familiare calcolato sulla base del reddito familiare e della tabella di allegato 1
Rcf= Sp-Rf
Rcx= Reddito di cittadinanza potenziale
Rcx=Sp/Ni
Rca, Rcb, Rcc,….Rci= reddito di cittadinanza del componente iesimo del nucleo familiare
Rci=Rcx-Ri
Caso 2
Uno dei componenti del nucleo familiare percepisce un reddito superiore al reddito di cittadinanza potenziale
Ni= numero dei componenti il nucleo familiare
Sp= Valore della soglia di povertà indicato dalla tabella di allegato 1
Ra, Rb, Rc,…Ri= redditi dei componenti del nucleo familiare
Rs= Reddito del componente del nucleo familiare che supera il reddito di cittadinanza potenziale del componente del nucleo familiare
Rf= Reddito familiare dato dalla somma dei redditi dei componenti il nucleo familiare:
Rf= Ra+Rb+Rc+Rs+… Ri
Rcf=reddito di cittadinanza del nucleo familiare calcolato sulla base del reddito familiare e della tabella di allegato 1
Rcf= Sp-Rf
Rcx= Reddito di cittadinanza potenziale
Rcx=Sp/Ni
Es=Extra reddito del componente che ha un reddito superiore al redditto di cittadinanza potenziale
Es=Rs-Rcx
Rca, Rcb, Rcc,= Redditi di cittadinanza riferiti ai componenti a, b, c del nucleo familiare
Rci= reddito di cittadinanza del componente iesimo del nucleo familiare
Rci=Rcx-(Ri+(Es/(N-1)))
Nel caso 2 il reddito di cittadinanza del componente iesimo del nucleo familiare che percepisce un reddito inferiore al reddito potenziale è dato dal reddito potenziale diminuito della somma del reddito del componente iesimo e dell’extra reddito del componente che supera il reddito potenziale ripartito tra gli altri familiari.
In tutti i casi il componente del nucleo familiare che percepisce un reddito superiore al reddito potenziale non percepisce alcun reddito di cittadinanza.