(AGI) – Roma, 22 apr. – Il Consiglio dei Ministri ha esaminato tre leggi regionali su proposta del Ministro per gli Affari Regionali, il Turismo e lo Sport. Nell’ambito di tali leggi, il Consiglio ha deliberato l’impugnativa dinanzi alla Corte Costituzionale della legge Regione Calabria “Testo di Legge di Revisione Statutaria approvato con 2a Deliberazione Consiliare ai sensi dell’art. 123 della Costituzione. Riduzione del numero dei componenti del Consiglio Regionale e dei componenti della Giunta Regionale. Modifiche alla Legge Regionale 19 Ottobre 2004, n. 25 “Statuto della Regione Calabria” in quanto contiene disposizioni che contrastano con i principi fondamentali in materia di coordinamento della finanza pubblica di cui all’articolo 117, comma 3, della Costituzione. Qui finisce l’agenzia e comincia il commento: perché il CdM impugna la legge approvata dalla Regione Calabria considerandola in contrasto coi principi di finanza pubblica contenuti nella costituzione?
Testo art. 117, 3° comma, per come applicabile a decorrere dal 2014
Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: rapporti internazionali e con l’Unione europea delle Regioni; commercio con l’estero; tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, salva l’autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; professioni; ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all’innovazione per i settori produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia; previdenza complementare e integrativa; coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario22; valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale. Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principî fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato.
“Vecchio” (ma in vigore sino al 2014) testo dell’art.117, 3°comma, della nostra Carata Costituzionale
Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: rapporti internazionali e con l’Unione europea delle Regioni; commercio con l’estero; tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, salva l’autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; professioni; ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all’innovazione per i settori produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia; previdenza complementare e integrativa; armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale. Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principî fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato.
Nella nota 22 riportata in apice alla parola “tributario” si legge testualmente: Periodo così modificato dalla lettera b) del comma 1 dell’art. 3 della legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1. Le disposizioni di cui alla citata legge costituzionale si applicano, ai sensi di quanto prescritto dal comma 1 dell’art. 6 della stessa, a decorrere dall’esercizio finanziario relativo all’anno 2014. V. anche l’art. 5 della suddetta legge costituzionale.
Insomma, non è che ci voleva neanche troppo a capire che le modifiche alla Carata Costituzionale erano da intendersi valevoli a decorrere dal solo esercizio finanziario 2014. Le domande che, per così dire, ci sorgono spontanee sono: perché tanta fretta nel voler dismettere anticipatamente la funzione di “armonizzazione dei bilanci pubblici” da parte del nostro Consiglio Regionale? C’era forse qualche altro rimborso allegro e poco armonizzato nei bilanci creativi dei gruppi del Consiglio Regionale calabrese? E, soprattutto, perché la stampa calabrese e la TV regionale ma di stato, su questo non fanno inchieste e format televisivi per far conoscere la nostra Regione e consentire ai suoi cittadini di deliberare consapevolmente?
7[socialpoll id=”7158″]